Art. 2.
  1. Per gli interventi di cui al precedente articolo, nonche' per le
iniziative   contrattuali  inerenti  ad  affidamenti  di  servizi,  e
concernenti  il compimento delle necessarie forniture, il commissario
delegato   si   avvale  delle  procedure  d'urgenza  specificatamente
previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.