Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. Alla CONFINDUSTRIA Alla CONFAPI Alla CONFCOMMERCIO Alla CONFESERCENTI All'ANCE Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE Il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 dell'8.8.2000, con la misura 2, 'Pacchetto integrato di agevolazioni" - PIA, ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni. In tal modo, le imprese che intendono realizzare un'iniziativa pluriennale di sviluppo, completa ed articolata in diversi programmi singolarmente suscettibili di essere oggetto di agevolazioni finanziarie, possono richiedere, con un'unica domanda, tutte le diverse agevolazioni concedibili, unificando le procedure di accesso, di istruttoria e di concessione. La prima modalita' operativa della suddetta misura, denominata "PIA innovazione" -approvata dal Comitato di Sorveglianza del P.O.N. "Sviluppo imprenditoriale locale", nella seduta del 10 luglio 2001, nell'ambito del "Complemento di Programmazione" - e' finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendono promuovere iniziative organiche e complete riferite ad un programma di "sviluppo precompetitivo" ed al conseguente programma di investimenti per la "industrializzazione dei risultati" nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Nell'ambito delle suddette iniziative possono essere concesse agevolazioni anche per spese di formazione del personale e puo' essere, inoltre, richiesta, dalle sole piccole e medie imprese (PMI) e con l'esclusione di quelle artigiane, l'attivazione del Fondo Centrale di Garanzia di cui all"art. 15 della legge 266/97. Il Comitato di Sorveglianza del P.O.N. "Sviluppo imprenditoriale locale", con procedura scritta del 26 febbraio 2004, ha approvato le modalita' della seconda applicazione della suddetta misura. Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, si forniscono le seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile del modulo di domanda e della scheda tecnica, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. Le disposizioni della presente circolare hanno efficacia con riferimento alle domande presentate a valere sul secondo bando. In considerazione della specificita' di questo sistema agevolativo e tenuto conto delle scadenze fissate dalla Commissione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo delle agevolazioni, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle imprese interessate sulla necessita' di valutare, in termini molto realistici l'effettiva realizzabilita' dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei tempi e delle modalita' previsti dalla presente circolare. 1. CRITERI DI CARATTERE GENERALE 1.1 Ai sensi della presente circolare si intende per a) legge 46/82: l'articolo 14 della legge 46/82 e tutti i relativi provvedimenti attuativi vigenti alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA innovazione". Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono la Direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, e la circolare 11 maggio 2001 n. 1034240; b) legge 488/92: l'articolo 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488 e tutti i relativi provvedimenti attuativi per il "settore industria" di cui alla lettera a) del punto 2.2 del Testo Unico delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni approvato con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, vigenti alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA innovazione". Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono il citato Decreto dei Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Direttive) e successive modifiche e integrazioni, il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 (Regolamento) e successive modifiche e integrazioni e la circolare 14 luglio 2000, n. 900315 e successive modifiche e integrazioni. Per le imprese artigiane non si applicano le modalita' semplificate previste ai sensi del Decreto del Ministro delle attivita' produttive del 21 novembre 2002 e della circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003; c) incentivi alla formazione: la misura 3 del PON "Sviluppo imprenditoriale locale", attivata nel rispetto del Regolamento (CE) N.68/2001 della Commissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 13.01.2001; d) Fondo Centrale di Garanzia: l'articolo 15 della legge 266/97 e tutti i relativi provvedimenti attuativi vigenti alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA innovazione". Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 come modificato e integrato dal D.M. 24 luglio 2002, n. 226 e il D.M. 3 dicembre 1999 concernente le condizioni di ammissibilita'; Il "PIA innovazione", pertanto, permette alle imprese di poter accedere, attraverso un'unica procedura, alle agevolazioni previste dalle normative di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, si applicano le modalita' ed i criteri vigenti per la concessione e la erogazione delle suddette misure di aiuto. Per l'accesso al "PIA Innovazione" risulta, pertanto, necessario che l'impresa ed i programmi in cui si articola l'iniziativa corrispondano, contemporaneamente, a tutti i requisiti previsti dalla legge 46/82 e dalla legge 488/92. Mentre la legge 46/82 non pone, ad esempio, alcuna condizione circa il regime di contabilita' delle imprese beneficiarie, la legge 488/92 impone, pena la inammissibilita' della domanda, che le imprese beneficiarie si trovino in regime di contabilita' ordinaria; risulta evidente che, in questo caso, dovendo garantire il contemporaneo soddisfacimento dei requisiti richiesti sia dalla legge 46/82 che dalla legge 488/92, l'impresa, ivi compresa quella artigiana, puo' presentare una domanda di agevolazione sul "PIA innovazione" solo se si trova in regime di contabilita' ordinaria. Al fine di dare una completa, anche se schematica, panoramica delle predette normative, in Appendice vengono riportate singole schede sintetiche per ciascuna di esse ad eccezione di quella relativa alle "attivita' formative", interamente regolamentata dalla presente circolare. 1.2 Il sistema agevolativo e' applicato attraverso specifico bando. Esso consente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure di aiuto alle imprese che ne abbiano fatto domanda, nei termini fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma di sviluppo precompetitivo ed il conseguente programma di industrializzazione dei risultati oltre ad eventuali attivita' di formazione e di qualificazione del personale; e' anche possibile, per le sole PMI, ad eccezione delle imprese artigiane, ottenere la "prenotazione" delle risorse del Fondo Centrale di Garanzia. 1.3 Le risorse finanziarie disponibili per il bando sono stabilite dal Ministro delle attivita' produttive con apposito decreto. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative in un'unica graduatoria di merito relativa alle 6 regioni interessate, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Al fini della concessione delle agevolazioni si tiene conto della riserva, a favore delle piccole e medie imprese, pari al 70% delle risorse finanziarie disponibili. Per l'istruttoria delle iniziative, il Ministero si avvale delle banche o delle societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", convenzionate con lo stesso Ministero. La posizione assunta in graduatoria da ciascuna iniziativa e' determinata dal punteggio, attribuito all'iniziativa stessa, ottenuto sommando algebricamente i valori normalizzati dei seguenti indicatori: 1) grado di "innovativita' dell'iniziativa; 2) "qualita'" dell'incremento occupazionale. Il valore di ciascuno degli indicatori puo' essere maggiorato al verificarsi delle condizioni previste al successivo punto 7.1. 1.4 La graduatoria viene formata entro il sessantesimo giorno successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore delle iniziative il cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per la graduatoria medesima. 1.5 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili secondo le modalita' previste da ciascuna singola misura di aiuto per la relativa attivita', 1.6 A conclusione dei singoli programmi compresi nell'iniziativa agevolata, l'impresa e, nei casi previsti, la societa' di leasing devono produrre le relative documentazioni finali di spesa. Oltre alle relazioni finali previste dalla legge 46/82 e dalla legge 488/92, a conclusione dell'intera iniziativa, la banca concessionaria, sulla base delle documentazioni di spesa e degli accertamenti condotti, redige il rapporto conclusivo sull'iniziativa. Sulla scorta di detto rapporto conclusivo e delle risultanze degli accertamenti, di cui al successivo punto 8.6 sulla realizzazione dell'iniziativa, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa e, nel casi previsti, della societa' di leasing, di quanto eventualmente ancora dovuto. 2. SOGGETTI BENEFICIARI 2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal "PIA innovazione" sono le imprese che, alla data di presentazione del Modulo di domanda, risultino iscritte al registro delle imprese e che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali ne' ad amministrazione straordinaria. Poiche' il "PIA innovazione" utilizza fondi cofinanziati sia da parte del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) che del F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), non possono accedere alle agevolazioni le imprese operanti nei settori agroindustriali individuati dai seguenti codici di attivita' della "Classificazione ISTAT 91": 15.1 - 15.20 - 15.3 - 15.4 - 15.51 - 15.6 - 15.7 - 15.83 - 15.86 - 15.89.3 - 15.91 - 15.92 - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e 16.00. 2.2 Le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei parametri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 e dei criteri di cui all'allegato n. 1 della presente circolare. 3. INIZIATIVE AMMISSIBILI 3.1 L'iniziativa agevolabile deve riguardare, necessariamente. un programma di "sviluppo precompetitivo" e quello relativo alla successiva "industrializzazione dei risultati" del suddetto programma di sviluppo e deve essere riferita ad attivita' estrattive e manifatturiere, a quelle di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle di servizi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni specifiche vigenti, contemporaneamente, sia per la legge 46/82 che per la legge 488/92. Sono, inoltre, agevolabili, nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo punto 4.3, anche le spese sostenute per attivita' formative e di qualificazione professionale del personale dipendente dell'impresa agevolata ammissibili agli incentivi alla formazione e puo' essere "prenotata", per le sole PMI che ne facciano richiesta, con l'esclusione delle imprese artigiane, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia a fronte di eventuali finanziamenti bancari necessari per la copertura del fabbisogno derivante dalla realizzazione dell'iniziativa agevolata. Va precisato che per ciascuna domanda di agevolazioni restano fermi i vincoli previsti dalla legge 488/92 circa la unicita' della unita' produttiva oggetto degli investimenti di industrializzazione, mentre il programma di sviluppo precompetitivo e le attivita' di formazione possono riguardare anche piu' unita' produttive dell'impresa beneficiaria. Si precisa che, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.2 per lo svolgimento del programma di sviluppo precompetitivo: l'intera iniziativa deve riguardare unita' produttive dell'impresa beneficiaria ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1. Inoltre, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.2 per lo svolgimento del programma di sviluppo precompetitivo, l'impresa deve disporre, entro il termine ultimo di presentazione delle domande, di un'unita' locale nei territori dell'obiettivo 1, idonea ed adeguata per lo svolgimento dell'attivita' di sviluppo precompetitivo. Detta disponibilita' deve risultare dal certificato camerale. La durata complessiva dell'iniziativa agevolata non puo' superare i 30 mesi a partire dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Non saranno concesse proroghe e sono fatti salvi eventuali termini di ultimazione piu' restrittivi imposti dall'utilizzo dei fondi della Unione Europea. Non sono ammissibili le iniziative per le quali i programmi di sviluppo precompetitivo comportino costi agevolabili superiori a 25 milioni di euro e beneficino di un aiuto lordo superiore a 5 milioni di euro. Non sono, comunque, ammissibili le iniziative per le quali la somma dei costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo e delle spese ammissibili dei programma di industrializzazione sia superiore a 50 milioni di euro. Inoltre, in conformita' alle disposizioni di cui alla vigente disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002 e G.U.C.E. C263 del 1 novembre 2003), non sono ammissibili le iniziative riguardanti il settore delle fibre sintetiche individuato dal codice di attivita' della "Classificazione ISTAT '91" 24.70. Nel caso di iniziative che dovessero eventualmente comportare l'obbligo della notifica alla Commissione della U.E., la concessione delle agevolazioni e' subordinata all'approvazione da parte di quest'ultima. In questi casi il Ministero delle attivita' produttive, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti, eventualmente rideterminando l'ammontare delle agevolazioni provvisorie nel limiti di quello notificato e sulla base dei tempi delle effettive disponibilita' previste dalla normativa vigente cui si riferisce il programma, ed a trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni. 3.2 "Sviluppo precompetitivo" Per sviluppo precompetitivo si intende il programma diretto alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attivita' si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonche' di prototipi non commercializzabili e non comprendono modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, il programma di sviluppo precompetitivo puo' comprendere anche attivita' di ricerca industriale purche' il relativo costo non sia superiore al 20% dei costi relativi alle attivita' di sviluppo precompetitivo e di ricerca industriale; il programma puo', altresi', comprendere attivita' dirette alta realizzazione, a[l'amptiamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri di ricerca. A tal fine si precisa che: a) per attivita' di ricerca industriale si intendono quelle dirette all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti; b) le attivita' relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione o alla delocalizzazione di centri di ricerca gia' esistenti sono ammissibili all'agevolazione solo se oggetto di richiesta di agevolazione nell'ambito di un programma per attivita' di sviluppo precompetitivo ovvero di ricerca e sviluppo e qualora sussista un collegamento funzionale con tali attivita'. I costi agevolabili relativi ai centri di ricerca non possono superare il 30% del totale degli altri costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo. Il programma di "sviluppo precompetitivo" deve essere avviato entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sulla G.U.R.I., deve avere una durata minima di 18 mesi e deve concludersi entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria. Per il "PIA innovazione", il programma di "sviluppo precompetitivo" e' ammissibile a condizione che, almeno il 75% dei costi imputabili, riguardanti il personale interno e le spese generali (riferite alle attivita' di sviluppo, di ricerca e agli studi di fattibilita' ante domanda), sia relativo a costi sostenuti nell'ambito di unita' produttive dell'impresa beneficiaria ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturati a titolo dell'obiettivo 1. Per il "PIA innovazione" non sono ammesse le domande presentate congiuntamente da piu' soggetti. Per le imprese di grandi dimensioni, ai fini dell'accertamento istruttorio di cui al successivo punto 6.5, la capacita' tecnica dell'impresa richiedente puo' essere dimostrata anche tenendo conto della capacita' tecnica di societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.. nonche' di altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, ai quali venga affidata la realizzazione di attivita' previste nel programma di sviluppo precompetitivo, purche' dette attivita' siano svolte in unita' produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturati a titolo dell'obiettivo 1. 3.3 "Industrializzazione dei risultati" Per industrializzazione dei risultati si intende il programma volto alla realizzazione degli investimenti fissi, ammissibili alle agevolazioni della legge 488/92., che sono strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente programma di sviluppo precompetitivo. A tal fine si precisa che eventuali spese, ancorche' ammissibili dalla legge 488/92, non riconducibili, anche indirettamente, agli esiti del suddetto programma di sviluppo precompetitivo non sono ammissibili alle agevolazioni del "PIA innovazione". I programmi di industrializzazione relativi ai settori della siderurgia, della cantieristica navale e dell'industria automobilistica, sono considerati ammissibili e le relative agevolazioni concesse secondo le condizioni stabilite dalla vigente normativa comunitaria e, in particolare, dalla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002 e G.U.C.E. C263 del 1 novembre 2003) e dalla disciplina degli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. C263 del 1 novembre 2003 e G.U.C.E. C317 del 30 dicembre 2003). 3.4 "Attivita' formative" Per "attivita' formative" si intende un programma, collegato al programma di sviluppo precompetitivo ed al conseguente programma di industrializzazione dell'innovazione, per la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale gia' dipendente dell'impresa beneficiaria occupato presso le unita' produttive ubicate nei territori dell'obiettivo 1, coinvolte dall'iniziativa agevolata, e riferito alle seguenti aree tematiche: a) tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, in particolare nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche; b) ricerca e sviluppo; c) internazionalizzazione dell'impresa; d) cooperazione filiera aziendale; e) introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi; f) miglioramento di prodotti e/o processi gia' esistenti; g) innovazione tecnologica; h) logiche di processo e certificazione per la qualita'; i) tutela e valorizzazione dell'ambiente. Sono, inoltre, considerati ammissibili, in quanto propedeutici o complementari alle attivita' formative: k) gli interventi diretti all'introduzione di strumenti e dispositivi finalizzati allo sviluppo di un sistema di formazione continua e permanente all'interno dell'azienda e quelli di supporto tecnico per lo svolgimento delle attivita' formative; l) gli studi di fattibilita' e la progettazione del programma formativo finalizzati all'analisi dei fabbisogni, al bilancio di competenze, alla definizione delle figure professionali e dei percorsi di formazione. Le suddette attivita' possono essere realizzate direttamente dalle imprese beneficiarie, da organismi che svolgono abitualmente attivita' formative, ovvero da persone fisiche o giuridiche con particolari competenze professionali nell'area d'intervento. A solo titolo esemplificativo le attivita' possono essere svolte attraverso: - moduli tradizionali svolti in aula; - moduli di tipo seminariale; - stages, attivita' pratiche di simulazione; - percorsi, individualizzati o non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza; - addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro; - percorsi misti basati sulla combinazione di piu' tipologie di intervento. Le imprese beneficiarie dovranno assicurare la disponibilita', ai fini delle verifiche, della documentazione attestante l'idoneita' e le particolari e comprovate competenze professionali nell'area di intervento degli organismi e/o delle persone cui viene affidato il progetto di formazione (es. certificazione di qualita' ISO 9000, curricula, etc.). Ciascun dipendente dell'impresa beneficiaria, destinatario dell'attivita' formativa, deve risultare, pena la revoca delle relative agevolazioni concesse, iscritto nel libro matricola dell'impresa beneficiaria ed occupato in una delle unita' produttive ubicate nei territori dell'obiettivo 1 interessate dall'iniziativa agevolata fin dall'avvio della fase di formazione o di qualificazione che lo riguarda ed almeno per l'intero esercizio sociale successivo a quello nel quale si e' conclusa, salvi i casi di dimissioni volontarie del dipendente. Le attivita' formative devono essere avviate entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione pena la revoca delle agevolazioni concesse e devono, comunque, concludersi entro la data di ultimazione dell'iniziativa agevolata. Entro 30 giorni dalla data di avvio delle attivita' formative, intendendo per tale quella del primo titolo di spesa, se il programma si e' avviato con prestazioni di terzi, ovvero quella dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, se il programma si e' avviato con costi interni, l'impresa beneficiaria deve darne comunicazione alla banca concessionaria secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6. 3.5 "Garanzia" Per le sole piccole e medie imprese, con l'esclusione di quelle artigiane, per le quali il piano finanziario di copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa agevolata evidenzi la necessita' di far ricorso all'indebitamento bancario a medio e lungo termine e che ne facciano esplicita richiesta nel Modulo di domanda e' concessa la "prenotazione" delle risorse necessarie per prestare la "garanzia" del Fondo Centrale di Garanzia, alle condizioni vigenti previste dal Fondo medesimo e nei limiti delle relative disponibilita'. 4. SPESE AMMISSIBILI 4.1 Sviluppo precompetitivo Per l'ammissibilita' delle spese e dei relativi costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo si applicano i criteri vigenti per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 46/82 (vedasi Appendice a) punto 5). Si ricorda che sulla base della condizione di ammissibilita' del programma indicata al precedente punto 3.2, eventuali costi sostenuti nell'ambito di unita' produttive dell'impresa beneficiaria ubicate in territori al di fuori dell'obiettivo 1 non sono agevolabili. 4.2 Industrializzazione dei risultati Per l'ammissibilita' delle spese relative al programma di industrializzazione si applicano i criteri vigenti per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 488/92 (vedasi Appendice b) punto 6). Nel rispetto di tali criteri, nell'ambito del "PIA innovazione", le spese per l'acquisizione di eventuali beni che dovessero essere utilizzati, oltre che per lo svolgimento delle attivita' previste dal programma di sviluppo precompetitivo, anche per il programma di industrializzazione sono considerate ammissibili e imputate per intero a quest'ultimo. 4.3 Attivita' formative Per lo svolgimento delle attivita' formative sono ammissibili le spese riferite alle seguenti voci: a) costi dei docenti; b) spese di trasferta del personale interno, dei docenti e dei destinatari della formazione; c) spese correnti, come materiali, forniture, ecc., fino a un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili per le attivita' formative; d) noleggio degli strumenti e delle attrezzature e di locali, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per le attivita' formative; e) costi dei servizi di consulenza specialistica complementari o propedeutici al progetto di formazione, di cui al precedente punto 3.4 lettere k) ed l), fino a un massimo del 20% del totale delle spese ammissibili per le attivita' formative; f) costi interni, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili per le attivita' formative; tali costi devono essere riferiti esclusivamente al personale partecipante alle attivita' formative, limitatamente alle ore di effettiva partecipazione alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti. Le ore di partecipazione alla formazione, per ciascun dipendente, dovranno essere riportate in appositi registri. I costi saranno valutati sulla base delle retribuzioni lorde dirette del personale impegnato (inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro), con l'esclusione di qualunque onere variabile e indiretto. I parametri ed i criteri di determinazione dei costi relativi alle voci di spesa suindicate sono riportati nell'Allegato n. 7. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del Modulo di domanda. Il costo massimo agevolabile per addetto, calcolato come rapporto tra il totale dei costi ammissibili per le attivita' formative ed il numero dei dipendenti destinatari della formazione, e' fissato in 10.000 euro. Tale limite e' incrementato a 12.000 euro nel caso di programmi di formazione i cui destinatari siano in maggioranza donne e/o di programmi aventi ad oggetto esclusivamente tematiche ambientali. 4.4 Garanzia L'importo per il quale viene concessa la "prenotazione" di disponibilita' del Fondo Centrale di Garanzia, alle condizioni vigenti previste dal Fondo medesimo e nel limiti delle relative disponibilita', e' quello determinato dall'esito dell'istruttoria bancaria e riferito a finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero a prestiti partecipativi, necessari alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'intera iniziativa agevolata non coperti da altre fonti (vedasi Appendice c) punto 3). 5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (forme ed intensita) Le agevolazioni, relative alle spese ammissibili sostenute dall'impresa beneficiaria per la realizzazione dell'iniziativa agevolata, sono concedibili con le intensita' e le forme di seguito stabilite per ciascuna attivita'. 5.1 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo L'agevolazione, commisurata al costo agevolabile per il programma, consiste in un finanziamento agevolato ed in un contributo alla spesa concessi con i criteri, le modalita' e nei limiti massimi previsti dalla vigente normativa che regola la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 46/82 (vedasi Appendice a) punto 4). La durata minima del periodo di ammortamento non puo' essere inferiore a tre anni. 5.2 Per l'attivita' di industrializzazione L'agevolazione consiste in un contributo in conto impianti concesso con i criteri, le modalita' e nei limiti massimi, in ragione della dimensione dell'impresa beneficiaria, della ubicazione dell'unita' produttiva nella quale si realizza l'industrializzazione e della tipologia dell'investimento, previsti dalla vigente normativa di attuazione della legge 488/92 (vedesi appendice b) punto 5). Ai fini del calcolo delle agevolazioni spettanti da indicare nel decreto di concessione provvisoria, la data di disponibilita' della prima quota coincide con quella di avvio a realizzazione del programma di industrializzazione, intendendo per tale quella relativa al primo titolo di spesa ammissibile riferito al programma medesimo anche ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4.2, indicata nella Scheda Tecnica, come eventualmente rettificata dalla banca concessionaria, ed il tasso di attualizzazione applicato e' quello vigente alla data del decreto di concessione provvisoria. L'erogazione delle agevolazioni avviene in 2 quote, indipendentemente dalla durata dei programma e fermo restando il rispetto della durata complessiva dell'iniziativa di cui al precedente punto 3. 1. Per le PMI che richiedono la "prenotazione- della garanzia su finanziamenti bancari non a titolo di "de minimis", di cui al successivo punto 5.4, l'intensita' massima delle agevolazioni concedibili in ESL e' ridotta di 2 punti percentuali. 5.3 Per le attivita' formative L'agevolazione consiste in un contributo alla spesa pari al 45%, per le PMI, o al 35% per le grandi imprese, dei costi sostenuti dall'impresa beneficiaria e riconosciuti agevolabili con i criteri ed i limiti di cui al precedente punto 4.3 ed il cui importo non puo', comunque, superare 250.000 euro. 5.4 Per la Garanzia L'agevolazione consiste nella "prenotazione" delle risorse necessarie per accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 266/97 a fronte del finanziamento stimato a seguito dell'istruttoria bancaria come indicato al precedente punto 4.4 ed al successivo punto 6.5. L'effettiva concessione della garanzia resta comunque subordinata all'istruttoria che verra' condotta da Mediocredito Centrale SpA all'epoca della effettiva richiesta. L'ammontare dell'agevolazione relativa alla "prenotazione" della garanzia del Fondo, la cui effettiva concessione resta comunque subordinata alla istruttoria che verra' condotta dal Mediocredito Centrale SpA all'epoca delta effettiva richiesta, viene convenzionalmente stimato pari al 2% in ESL delle spese ritenute ammissibili relative alla attivita' di industrializzazione, ad eccezione del caso in cui l'impresa beneficiaria richieda la concessione della garanzia a titolo di "de minimis". Pertanto, al fine di non superare i limiti delle intensita' di aiuto fissati dalla Commissione della U.E., le agevolazioni concesse per gli investimenti relativi alla attivita' di industrializzazione sono ridotte del predetto 2% in ESL, fatto salvo il caso della concessione della garanzia a titolo di "de minimis". Il Ministero delle attivita' produttive, all'atto della formazione della graduatoria di cui al punto 7.1., trasmette a Mediocredito Centrale SpA, gestore del Fondo, la lista delle prenotazioni, riferite alle iniziative agevolate, completa degli importi stimati dei finanziamenti. Quest'ultimo, sulla base della lista trasmessa e dei relativi importi dei finanziamenti stimati, provvede ad accantonare le somme necessarie alla concessione delle garanzie. La "prenotazione" effettuata decade qualora non venga inviata a Mediocredito Centrale, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. della suddetta graduatoria, la richiesta di ammissione al Fondo da parte del soggetto finanziatore con le modalita' previste dal vigente regolamento del Fondo. 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE BANCARIE 6.1 La domanda di agevolazioni deve essere presentata, entro i termini fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, ad una delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero ovvero ad uno degli istituti collaboratori, qualora per la realizzazione del programma di industrializzazione sia prevista, anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria (si veda l'elenco di cui all'allegato n. 17). La domanda di agevolazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, deve essere presentata utilizzando il Modulo appositamente predisposto il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n. 2. La banca concessionaria o, se del caso, l'istituto collaboratore rilascia fotocopia del frontespizio del Modulo di domanda, con l'indicazione della data di ricevimento, considerata quale data di presentazione della domanda, e del numero attribuito al progetto nel caso la consegna avvenga a mano o a mezzo corriere, mentre nel caso di invio a mezzo posta, celere o con raccomandata A/R, la data di presentazione e' quella del timbro postale di spedizione e la banca concessionaria, o l'istituto collaboratore, inviera' all'impresa la fotocopia del frontespizio con l'indicazione della data di ricevimento e del numero attribuito al progetto. 6.2 Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della domanda, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 3, necessaria per il completamento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione puo' essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto attribuito, dalla banca concessionaria, al Modulo al quale si riferisce. Si precisa che tra la documentazione da allegare non e' prevista la dimostrazione della piena disponibilita' e della conforme destinazione d'uso dell'immobile ove verra' realizzato il programma di "industrializzazione dei risultati". 6.3 Tra la documentazione a corredo del Modulo di domanda, particolare rilievo assumono la Scheda Tecnica, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'allegato n. 4, ed il "piano descrittivo" dell'impresa e dell'iniziativa proposta, per la compilazione del quale viene riportato, in Allegato n. 5, un indice ragionato degli argomenti che devono essere trattati, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascuno dei programmi che compongono l'iniziativa che si intende realizzare. Il Modulo deve essere compilato a macchina, o a mano con caratteri a stampatello. Lo schema del Modulo da compilare, che non e' in distribuzione, deve essere stampato, su carta comune in formato A4, copiando su di un personal computer il relativo file dal sito del Ministero (www.attivitaproduttive.gov.it). La Scheda Tecnica deve essere elaborata, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando i relativi file su carta comune in formato A4. Detto software sara' disponibile, in tempo utile, presso il citato sito del Ministero e delle banche concessionarie. Le pagine del Modulo, della Scheda Tecnica e quelle del "piano descrittivo" devono, per ciascun singolo documento, essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina della Scheda Tecnica e del "piano descrittivo" deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda e' altresi' compresa una doppia copia del supporto magnetico (floppy disk) contenente i suddetti file, generati attraverso il software medesimo, di cui una copia e' tempestivamente trasmessa dalla banca concessionaria al Ministero unitamente alla fotocopia del Modulo di domanda. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parita' di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando. 6.4 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alle regioni dell'obiettivo 1 nelle quali insistono, interamente o prevalentemente, le unita' produttive interessate dall'iniziativa. Gli Uffici regionali interessati sono riportati in Allegato n. 8. 6.5 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede all'istruttoria secondo quanto previsto dalle singole normative vigenti e redige una relazione attenendosi allo schema predisposto dal Ministero. La banca concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, nonche' precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori con formale nota inviata con raccomandata A.R.. In tal caso l'impresa e' tenuta a corrispondere alla richiesta della banca concessionaria entro 15 giorni dalla data di ricevimento, pena la decadenza della domanda. L'accertamento istruttorio, che va condotto secondo le vigenti normative delle singole misure, riguarda inoltre: - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni; - la validita' tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento alla connessione tra il programma di sviluppo precompetitivo ed il conseguente programma di industrializzazione; - la coerenza del programma di formazione nel contesto dell'iniziativa proposta; nel caso sia stata richiesta la prenotazione della Garanzia di cui al precedente punto 3.5, la sussistenza, al momento, sulla base della situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, delle condizioni di concessione della stessa secondo quanto previsto dal Fondo Centrale di Garanzia; - i dati che determinano il valore degli indicatori, e le loro eventuali maggiorazioni, di cui al successivo punto 7.1. La banca concessionaria puo' rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi dei valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento o dei costi ammissibili o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarita' formali comprovati da riscontri oggettivi. Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' dell'iniziativa. In caso di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinche' il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9), cosi' come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica, altresi', alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenuti non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruita). L'invio delle risultanze istruttorie avviene entro il novantesimo giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, tenuto conto tuttavia del tempo necessario per la nomina degli esperti da parte del Ministero. La banca concessionaria, inoltre, presta la propria disponibilita' a finanziare, alle correnti condizioni di mercato, nel rispetto delle disposizioni statutarie e dell'organo di vigilanza nonche' delle procedure interne e subordinatamente alla delibera dei competenti organi deliberanti, la realizzazione del programma istruito con esito positivo ed agevolato, qualora l'impresa beneficiaria dell'agevolazione lo richieda a fronte di una previsione in tal senso del piano finanziario relativo al programma stesso, fatte salve le eventuali mutate condizioni rispetto a quelle esaminate in sede istruttoria. Tale disponibilita' puo' essere in alternativa attuata tramite l'assistenza all'impresa per l'ottenimento del finanziamento da parte di altri soggetti bancari. 7. GRADUATORIA E CONCESSIONI PROVVISORIE 7.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta da ciascuna iniziativa nella graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili tenendo conto della riserva per le PMI. Nel caso in cui per l'ultima iniziativa agevolata, sulla base dei fondi disponibili, l'importo delle agevolazioni risulti inferiore a quello spettante, l'impresa beneficiaria deve formalmente comunicare alla banca concessionaria, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sulla G.U.R.I., l'accettazione degli importi concessi ritenendo, cosi', agevolata l'intera iniziativa ammessa. Il Ministero, entro il sessantesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie, sulla base di dette risultanze e previo parere del Comitato Tecnico, di cui alla legge 46/82, sul programma di sviluppo precompetitivo, forma la graduatoria e la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nella suddetta graduatoria vengono inserite le iniziative i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari per la concessione delle agevolazioni a ciascuna iniziativa e delle disponibilita' attribuite alla graduatoria medesima, quelle agevolabili per le quali si potra' provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dalla prima in graduatoria in poi, e quelle che ne restano escluse per insufficienza delle disponibilita' medesime. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalla graduatoria, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita' dell'anno. Il Ministero comunica alle imprese titolari delle domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono comunicate dalla banca concessionaria. Il punteggio che l'iniziativa consegue e che determina la posizione della stessa nella graduatoria e' ottenuto sommando algebricamente i valori normalizzati assunti dai seguenti indicatori: 1) grado di "innovativita'" dell'iniziativa; 2) "qualita'" dell'incremento occupazionale. Sono, inoltre, previste le seguenti maggiorazioni del valore di ciascuno degli indicatori: I. pari al 5% nel caso l'impresa beneficiarla si trovi in almeno una delle seguenti condizioni: a) preveda di realizzare il programma di sviluppo precompeti- tivo anche attraverso l'affidamento di commesse a Enti pub- blici di ricerca o Universita' per un importo non inferiore al 15% dei costi totali ritenuti agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo; b) si impegni a sottoscrivere accordi con Universita' per lo svolgimento di stage della durata minima di almeno 3 mesi, presso i propri stabilimenti ubicati nelle regioni dell'o- biettivo 1, finalizzati all'inserimento di laureati e diplo- mati universitari; c) sia stata oggetto di valutazione positiva a seguito di in- tervento previsto della misura 1.2 Azione a) del PON Ricer- ca. II. pari al 10% nel caso l'iniziativa sia finalizzata a realizzare una innovazione di prodotto"; detta maggiorazione e' elevabile al 15% qualora l'innovazione sia finalizzata all'ottenimento di prodotti secondo i criteri dell'ecoprogettazione" di cui al successivo punto 7.4. III. pari al 10% qualora l'iniziativa sia finalizzata a realizzare un'innovazione di processo diretta, per unita' di prodotto, a ridurre l'impiego di materia prima ed energia, e/o risorsa idrica, nonche' a ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti speciali prodotti c/o degli scarichi idrici e/o delle emissioni gassose in atmosfera. Le maggiorazioni di cui ai precedenti punti II e III non sono cumulabili. Ai fini della determinazione di ciascuno dei suddetti indicatori e delle eventuali maggiorazioni degli stessi, si considera quanto indicato nei punti seguenti: 7.2 L'indicatore n. 1 e' il risultato della somma dei seguenti due rapporti: - rapporto tra i costi agevolabili relativi al programma di sviluppo precompetitivo e la somma di questi e delle spese ammissibili relative al programma di industrializzazione; - rapporto tra le spese ammissibili relative agli investimenti innovativi del programma di industrializzazione e la somma dei costi agevolabili relativi al programma di sviluppo precompetitivo e delle spese ammissibili relative al programma di industrializzazione. Per investimenti innovativi si intendono: a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del cielo tecnologico, destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporta, magazzinaggio; b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del cielo tecnologico; c) realizzazione o acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale; d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c); e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive; f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), qualora a se' stanti, non potranno rientrare nel computo degli investimenti innovativi. Ai fini del riconoscimento dei suddetti investimenti innovativi, l'impresa deve trasmettere, allegata alla documentazione finale di spesa del programma di industrializzazione, l'elenco e la descrizione dettagliata degli investimenti innovativi realizzati, nonche' ogni ulteriore elemento ritenuto utile. 7.3 L'indicatore n. 2 e' il rapporto tra il numero di nuovi occupati "qualificati", assunti dall'impresa successivamente all'avvio a realizzazione dell'iniziativa agevolata, e l'investimento complessivo dell'iniziativa medesima. Il valore di quest'ultimo e' quello utilizzato per il denominatore dell'indicatore n. 1. Il numero di nuovi occupati "qualificati" e' rilevato, con riferimento alle unita' produttive ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1 interessate dall'iniziativa agevolata, quale numero medio mensile, relativo all'esercizio "a regime" (per la definizione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo punto 9.5), dei dipendenti in possesso di idonea specializzazione nei campi oggetto del programma di sviluppo precompetitivo,, specializzazione comprovata da esperienze di ricerca, di durata non inferiore ad un anno, effettuate presso Universita' o centri di ricerca pubblici o privati e documentata da idonea attestazione da questi rilasciata. 7.4 Per quanto concerne la possibile maggiorazione del valore degli indicatori si precisa: 1) le commesse, di cui al precedente punto 7.1, I, lettera a), devono risultare da contratto, incarico e fatture e deve, inoltre, essere prodotta idonea documentazione che attesti che gli incaricati della commessa siano Enti pubblici di ricerca o Universita'; 2) gli accordi con Universita' per lo svolgimento di stage devono essere in forma scritta e devono essere stipulati entro la data di ultimazione del programma di sviluppo precompetitivo; 3) ai fini di cui al precedente punto 7.1, II, in conformita' alle indicazioni di cui al Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (COM(2001)068) e alla Comunicazione della Commissione europea recante "Politica integrata dei prodotti" (COM(2003)302), per "ecoprogettazione" deve intendersi l'impiego di criteri e metodologie di progettazione del prodotto volto a ridurre l'impatto ambientale relativo all'utilizzo di materie prime e di energia nell'intero cielo di vita del prodotto stesso (produzione, distribuzione, uso e trattamento finale di smaltimento e/o recupero); l'adozione dei suddetti criteri deve essere dettagliatamente riportata nel "piano descrittivo"; 4) la finalizzazione dell'iniziativa all'innovazione di prodotto di cui al punto 7.1, II ovvero all'innovazione di processo di cui al punto 7.1, III deve risultare dalla relazione dell'esperto in fase istruttoria e deve essere confermata con il rapporto conclusivo di cui al successivo punto 9.6. La documentazione che l'impresa deve produrre a conferma della eventuale maggiorazione degli indicatori deve essere trasmessa alla banca concessionaria unitamente alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 9. Per quanto concerne la valutazione positiva sulla misura 1.2 Azione a) del PON Ricerca, l'impresa beneficiarla deve allegare, alla documentazione a corredo del Modulo di domanda di agevolazione, idonea attestazione comprovante la suddetta valutazione positiva. 8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 8.1 Le agevolazioni concesse per ciascuno dei programmi previsti dall'iniziativa agevolata vengono rese disponibili dal Ministero e devono essere richieste dall'impresa beneficiaria alla banca concessionaria, e da quest'ultima erogate, con le modalita' indicate nei punti seguenti. 8.2 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo: secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 46/82 (vedasi Appendice a) punto 7) ad eccezione del numero di erogazioni massime che sono pari a 2, e non a 4, oltre l'erogazione a saldo, e ad eccezione della durata del periodo di preammortamento che comunque non puo' superare i 2 anni dalla data del decreto di concessione. 8.3 Per l'attivita' di industrializzazione: secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 488/92 (vedasi Appendice b) punto 8) e tenendo conto di quanto indicato al precedente punto 5.2. 8.4 Per l'attivita' formativa: Le agevolazioni sono erogate in tre quote, la prima e la seconda pari al 40% e la terza pari al 20% del contributo totale concesso. Le erogazioni avvengono a stato d'avanzamento sulla base della documentazione, indicata nell'allegato n. 10, prodotta dall'impresa beneficiaria e sono disposte dalla banca concessionaria, a seguito della verifica della suddetta documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 11, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale. La prima quota puo' essere richiesta anche a titolo di anticipazione dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare, di durata adeguata e rilasciata in stretta conformita' allo schema di cui all'allegato n. 16. La richiesta dovra' essere presentata alla banca concessionaria a seguito della dichiarazione di avvio delle attivita' di formazione. Anche la seconda quota puo' essere richiesta a titolo di anticipazione a condizione che l'impresa beneficiaria presenti la documentazione attestante lo stato d'avanzamento delle spese relative alla prima quota e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. La terza quota viene erogata a conclusione della verifica amministrativo-contabile eseguita dalla banca concessionaria a seguito della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 9.4. 8.5 Per la prenotazione della garanzia: con la concessione delle agevolazioni il Ministero provvede a comunicare a Mediocredito Centrale SpA l'elenco delle imprese con i relativi importi stimati, a seguito dell'istruttoria bancaria, dei finanziamenti sul quali concedere l'eventuale garanzia. Mediocredito Centrale, sulla base della comunicazione del Ministero, accantona, a valere sulle risorse del Fondo, le risorse necessarie a garantire la concessione delle garanzie stimate. I soggetti finanziatori delle imprese beneficiarie, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione delta graduatoria sulla GURI, possono avanzare, secondo quanto previsto dal vigente regolamento del Fondo, la formate richiesta di ammissione al Fondo che, qualora non intervenga nei 24 mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza della prenotazione. Si ricorda, comunque, che la effettiva concessione della garanzia e' deliberata dal Comitato di Gestione del Fondo solo a seguito della richiesta del soggetto finanziatore e sulla base dell'istruttoria che Mediocredito Centrale SpA svolgera' secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal vigente regolamento del Fondo. Il Mediocredito Centrale dara' formale comunicazione alla banca concessionaria dell'avvenuta concessione della garanzia, ovvero del mancato utilizzo. 8.6 Le erogazioni a saldo relative ai programmi di sviluppo precompetitivo e di industrializzazione, sono disposte dalla banca concessionaria entro i termini previsti dalla legge 46/82 e dalla legge 488/92 ed a seguito di specifici provvedimenti adottati dal Ministero sulla base delle rispettive relazioni finali della banca concessionaria e degli esiti degli accertamenti disposti dal Ministero come previsti dalle rispettive normative vigenti. 9. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONE DEFINITIVA 9.1 Dopo l'ultimazione di ciascuno dei programmi previsti dall'iniziativa agevolata, l'impresa beneficiaria trasmette alla banca concessionaria la relativa documentazione finale di spesa secondo le modalita' indicate nei punti seguenti. 9.2 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo: entro 3 mesi dall'ultimazione del programma e secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 46/82, tenendo conto, per la durata massima del programma, di quanto indicato al precedente punto 3.2. 9.3 Per l'attivita' di industrializzazione: entro 3 mesi dall'ultimazione del programma e secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 488/92. 9.4 Per l'attivita' formativa: entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria trasmette alla banca la documentazione finale di spesa. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa, se il programma si e' concluso con prestazioni di terzi, ovvero quella dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se il programma si e' concluso con costi interni. La documentazione finale di spesa consiste in una relazione sul programma di formazione realizzato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 12, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e, ove esistente, controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale e in un elenco dei titoli di spesa organizzato cronologicamente secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3. 9.5 Unitamente all'ultima documentazione finale di spesa, l'impresa trasmette una relazione riepilogativa sull'intera iniziativa realizzata evidenziando i risultati complessivamente raggiunti nonche', per ciascuno dei programmi in cui si e' articolata l'iniziativa stessa, le attivita' svolte e le relative realizzazioni, i costi e le spese sostenute; alleghera', inoltre, la dichiarazione di ultimazione dell'iniziativa, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 13 con la quale dichiarera' anche la data di entrata a regime. Ai fini della verifica degli scostamenti, di cui al successivo punto 10.1, dei valori degli indicatori e delle eventuali maggiorazioni, di cui al precedente punto 7.1, per l'esercizio a regime" si intende il primo esercizio intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime. 9.6 La banca concessionaria, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione riepilogativa di cui al precedente punto 9.5, trasmette al Ministero la relazione finale relativa all'ultima documentazione finale di spesa pervenuta unitamente ad un rapporto conclusivo sull'iniziativa agevolata, dando conto anche delle eventuali attivita' formative svolte e dell'eventuale utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia, attenendosi allo schema predisposto dal Ministero stesso. 9.7 Al fini della verifica dell'avvenuta e completa realizzazione delle iniziative agevolate e degli esiti delle stesse, il Ministero, sulla base del rapporto conclusivo di cui al precedente punto 9.6, provvede, eventualmente, ad estendere gli accertamenti di cui al precedente punto 8.6. Una relazione monografica complessiva dell'intera iniziativa realizzata dara' conto degli esiti degli accertamenti svolti sui singoli programmi realizzati, ivi compresi le eventuali attivita' formative e l'accesso al Fondo di garanzia. 9.8 Sulla base della relazione monografica complessiva sull'iniziativa agevolata, di cui al precedente punto 9.7, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva. 10. REVOCHE 10.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'. Il Ministero procede alla revoca totale delle agevolazioni concesse all'iniziativa qualora: I. calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui al punto 7.1, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la for- mazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali; nel caso in cui per la formazione della graduatoria siano state applicate le maggiorazioni, di cui al precedente punto 7.1, al fine di va- lutare detto scostamento relativo a ciascuno dei due indicatori, sia il loro valore posto a base per la formazione della gradua- toria stessa che quello verificato a consuntivo, devono essere incrementati o meno del 5%, del 10%, del 15% o del 20%; II. si verifichino le condizioni che comportano la revoca totale delle agevolazioni concesse per il programma di sviluppo precom- petitivo previste alle successive lettere a), b), c), d), e), f) ed h). Per il programma di sviluppo precompetitivo si procede alla revoca nel caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili; b) mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 3.2 per la realizzazione del programma; c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento; d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini fissati al precedente punto 9.2; e) mancata realizzazione del programma di sviluppo; f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso. h) ottenimento, a fronte del medesimo programma, di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche ed alle quali l'impresa non abbia formalmente rinunciato. Per il programma di industrializzazione si procede alla revoca: i) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis"; j) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; k) qualora non vengano osservati nel confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro; l) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilita' della seconda quota di cui al punto 5.2, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma; m) qualora il programma non venga ultimato entro il termine massimo di ultimazione dell'iniziativa agevolata di cui al precedente punto 3.1; n) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; o) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato; p) salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al punto 9.3, l'impresa o la societa' di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero delle Attivita' Produttive la revoca dell'agevolazione e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata. Il Ministero qualora si verifichi uno dei casi suddetti, sia per il programma di sviluppo precompetitivo sia per quello di industrializzazione, procede alla revoca totale o parziale sulla base della vigente normativa che regola rispettivamente la legge 46/82 e la legge 488/92. Per il programma riferito alle attivita' formative si procede alla revoca totale delle agevolazioni concesse nel caso di mancato avvio delle attivita' di formazione entro i termini di cui al precedente punto 3.4 e qualora a seguito di controlli o ispezioni si riscontrino irregolarita' amministrative; si procede alla revoca parziale negli altri casi previsti al precedente punto 3.4. 11. DISPOSIZIONI FINALI Gli oneri derivanti dalle attivita' svolte dalle banche concessionarie e quelli per l'effettuazione degli accertamenti di cui al precedente punto 8.6, sono posti a carico delle risorse nazionali della legge 46/82 e della legge 488/92, in proporzione all'ammontare dei costi e delle spese agevolabili ammessi, rispettivamente, per il programma di sviluppo precompetitivo e per quello di industrializzazione. Il Ministro: MARZANO Appendice a) Legge 17 febbraio 1982 n. 46 Scheda informativa sulla vigente normativa che regolamenta la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, coordinata con le modifiche introdotte dalla presente circolare. 1. Soggetti beneficiari Sono ammesse alle agevolazioni le imprese che svolgono attivita' industriale di produzione di beni o di servizi e quelle artigiane di produzione dotate di una stabile organizzazione in Italia, che, alla data di presentazione del modulo di domanda, siano gia' costituite e iscritte al Registro delle imprese, che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali o amministrazione controllata, e che si trovino in regime di contabilita' ordinaria. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che risultino morose a causa di precedenti operazioni agevolate dalla legge 46/82. 2. Territori ammessi Il programma di sviluppo precompetitivo deve essere svolto presso unita' produttive ubicate nelle seguenti regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. E', comunque, consentito che parte del programma venga svolta anche presso unita' produttive ubicate in altre regioni a condizione che i relativi costi non superino il 25% della differenza tra il totale dei costi agevolabili del programma e quelli relativi all'acquisto di beni o servizi di consulenza e simili. 3. Programmi ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di "sviluppo precompetitivo" cosi' definiti: - per sviluppo precompetitivo si intende il programma diretto alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attivita' si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonche' di prototipi non commercializzabili e non comprendono modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Ai fini dell'ammissibilita', il programma di sviluppo precompetitivo puo' comprendere anche attivita' di ricerca industriale purche' il relativo costo non sia superiore al 20% dei costi per le attivita' di sviluppo e di ricerca, nonche' attivita' dirette alla realizzazione, all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri di ricerca. A tal fine si precisa che: - per attivita' di ricerca industriale si intendono quelle dirette all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti; - le attivita' relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione o alla delocalizzazione di centri di ricerca gia' esistenti sono ammissibili all'agevolazione solo se oggetto di richiesta di agevolazione nell'ambito di un programma per attivita' di sviluppo precompetitivo ovvero di ricerca e sviluppo e qualora sussista un collegamento funzionale con tali attivita'. I costi agevolabili relativi ai centri di ricerca non possono superare il 30% del totale degli altri costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo. I programmi devono avere una durata non inferiore ai 18 mesi e non superiore a 24 mesi a partire dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Lo sfruttamento industriale dei risultati deve essere coerente con le attivita' ammissibili per il programma di industrializzazione indicate al punto 2 dell'Appendice b), Non sono ammissibili le iniziative per le quali i programmi prevedono costi agevolabili superiori a 25 milioni di euro e che beneficiano di un aiuto lordo superiore a 5 milioni di euro. 4. Agevolazioni Le agevolazioni concedibili consistono in: a) un finanziamento agevolato pari al 60% del totale dei costi riconosciuti agevolabili. Se il valore della agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato risulta inferiore al 25% espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). il finanziamento viene integrato da un contributo alla spesa di importo pari al valore necessario perche' l'agevolazione complessiva sia pari al 25% ESL; qualora nell'ambito del programma siano previste anche attivita' di ricerca industriale i cui costi agevolabili siano almeno pari al 10% dei costi agevolabili relativi alle attivita' di sviluppo e di ricerca, la predetta integrazione e' di importo pari al valore necessario perche' l'agevolazione complessiva sia pari alla media ponderata delle intensita' di aiuto massime previste dall'U.E. per le attivita' di ricerca industriale (50% ESL) e di sviluppo precompetitivo (25% ESL). Ai fini del calcolo delle agevolazioni gli investimenti previsti sono attualizzati all'anno di avvio a realizzazione, applicando il tasso di attualizzazione vigente alla, data del primo titolo di spesa (data di avvio a realizzazione); La durata minima del finanziamento e' pari a 3 anni mentre quella massima e' pari a 10 anni oltre ad un periodo di preammortamento commisurato alla durata, in anni interi, del programma e non superiore a 2 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. Il tasso agevolato e' pari al 20% del tasso di attualizzazione vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Il rimborso del finanziamento e' previsto in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento. b) maggiorazioni, nella forma di contributi alla spesa, per un ammontare che, complessivamente, non puo' superare il 25% di ESL del totale dei costi agevolabili. Le condizioni e le percentuali delle maggiorazioni concedibili sono: 1) 10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese; 2) 10% per i costi relativi ad attivita' svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma, come modificato dal Tratta- to di Amsterdam; 3) 10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito di un program- ma-quadro comunitario di ricercasviluppo in corso di applica- zione alla data di presentazione della domanda, a condizione che le attivita' di ricerca e di sviluppo da svolgere siano su- scettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano ca- rattere multidisciplinare. Tale maggiorazione e' concedibile esclusivamente per i programmi che comportino rilevanti diffi- colta' di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti e alle tecnologie da sviluppare. La percentuale e' elevabile al 15% per i programmi in questione svolti dalle piccole e medie imprese qualora alla loro copertura finanziaria concorrano, sotto qualsiasi forma, purche' tale concorso sia esplicitamente finalizzato, ivi compresa la partecipazione al capitale socia- le, banche o intermediari finanziari di cui al Decreto Legisla- tivo 385/93, articolo 107; 4) 10% per programmi che prevedano almeno una delle seguenti con- dizioni: i) lo svolgimento, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attivita', escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore al 30% dei co- sti agevolabili da parte di almeno due partners di altri Stati membri dell'U.E., purche' tra il soggetto richiedente e i citati partners non sussistano rapporti di cui all'ar- ticolo 2359 del codice civile; ii) lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30% dei costi agevolabili da parte di Enti pubblici di ri- cerca o Universita'. La somma costituita dall'importo del finanziamento agevolalo e dei complessivi contributi alla spesa non puo', comunque, superare l'ammontare dei costi agevolabili. 5. Costi e spese ammissibili Sono ammissibili i costi e le spese relativi a: - personale dipendente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' dei programma; - strumenti e attrezzature nuovi, opere murarie necessarie; - servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti, know-how e licenze; - spese generali imputabili all'attivita' del programma (da determinare anche forfettariamente in misura non superiore al 60% del costo per il personale); - costo dei materiali, forniture e prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma. Sono ammissibili, in generale, i costi sostenuti dopo la data di presentazione della domanda. In deroga a tale disposizione, sono ammissibili i costi sostenuti non oltre i 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, solo se riferiti a studi di fattibilita', limitatamente alle voci relative a personale, servizi di consulenza, brevetti, know-how, licenze e spese generali e nel limite massimo del 10% dei costi agevolabili dell'intero programma. Per i programmi relativi alla realizzazione di nuovi centri di ricerca o ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione e delocalizzazione di centri esistenti sono ammissibili le seguenti spese: - progettazione e studi di fattibilita' nel limite massimo del 5% delle spese complessivamente agevolabili; - acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di sviluppo purche' nei dieci anni precedenti la domanda non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche; - realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di sviluppo; - strumenti, attrezzature, impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati esclusivamente per l'attivita' ad eccezione degli autoveicoli salvo quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili. 6. Istruttoria L'Istruttoria dei programmi e' effettuata dalla banca concessionaria entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande per il "PIA Innovazione". L'attivita' istruttoria e' volta ad accertare, tra l'altro: a) la validita' economico-finanziaria del programma; b) la validita' degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico; c) la ricaduta sul mercato di riferimento e sul miglioramento delle condizioni ambientali; d) l'interesse industriale e l'impatto economico dei risultati perseguiti; e) il carattere di addizionalita' del programma rispetto all'ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa (solo per le grandi imprese); f) la capacita' tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione del programma; g) il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiarlo nell'ideazione e nello svolgimento del programma. Il Ministero delle Attivita' Produttive, ricevute le istruttorie e verificatone l'esito, acquisisce il necessario parere del Comitato tecnico previsto dall'articolo 16 della legge 46/82, provvedendo ad inserire in graduatoria solo le iniziative con esito positivo. 7. Erogazione delle agevolazioni Le erogazioni del finanziamento e del contributo sono effettuate dalla banca concessionaria, con cadenza annuale in numero massimo di 2 quote oltre l'erogazione a saldo, a seguito delle richieste avanzate dalle imprese in base allo stato di avanzamento del programma. Le spese da effettuarsi al fini del raggiungimento dei vari stati di avanzamento sono stabilite nel piano di erogazioni disposto con la concessione. Ai fini dell'ultima erogazione l'impresa trasmette la documentazione di spesa all'ente gestore entro 3 mesi dall'ultimazione del programma. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di realizzazione del programma non puo' superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il restante 10% viene erogato a saldo dopo gli accertamenti disposti dal Ministero. Per le PMI, la prima erogazione puo' essere disposta a titolo di anticipazione previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata in stretta conformita' allo schema di cui all'allegato n. 14, per un importo pari a quello previsto per il primo stato di avanzamento e nel limite massimo del 25% dell'importo totale delle agevolazioni concesse. Dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento viene trattenuto il 10% dell'importo totale delle agevolazioni da erogare a saldo successivamente agli accertamenti previsti. 8. Revoche Sono previste revoche dei benefici concessi in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' ovvero verifica di documentazione incompleta o irregolare; b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma; c) mancato raggiungimento degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni; d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini previsti; e) mancata realizzazione del programma di sviluppo; f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma (fatti salvi i casi di forza maggiore ecc.); g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento, ovvero delle rate del finanziamento concesso; h) ottenimento, a fronte del medesimo programma, di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche ed alle quali l'impresa non abbia formalmente rinunciato. Riferimenti normativi e attuativi - Legge 17 febbraio 1982, n. 46 Artt. 14-18 (GU 27.02.82, n. 57) (Istituzione del FIT - Fondo per l'Innovazione Tecnologica) - Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Art. 54 c. 8 (GU 27.12.99, n. 302) Finanziaria 2000 (E' affidato al Ministero dell'Industria il compito di riformare il Fondo) - Decreto del Ministero dell'Industria 16 gennaio 2001 (GU 14.04.01, n. 79) (Direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT) - Circolare esplicativa 11 maggio 2001.. n. 1034240 (SO n. 143 alla GU n. 133 del 11/06/01) (indicazioni procedurali, schemi di domanda, schemi di dichiara- zioni, ecc.) Appendice b) Legge 19 dicembre 1992 n. 488 Scheda informativa sulla vigente normativa che regolamenta la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, coordinata con le modifiche introdotte dalla presente circolare. 1. Soggetti beneficiari Sono ammesse alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione del modulo di domanda, siano gia' costituite e iscritte al Registro delle imprese, che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali o amministrazione controllata, e che si trovino in regime di contabilita' ordinaria. 2. Programmi ammissibili Sono ammissibili i programmi volti alla industrializzazione dei risultati di un programma di sviluppo precompetitivo riferiti ad attivita' economiche estrattive o manifatturiere, ricomprese nelle sezioni C e D della -Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91", ovvero, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda o di costruzioni, di cui alle sezioni E ed F della stessa classificazione ISTAT. Sono, inoltre, ammissibili i programmi riferiti ad attivita' di fornitura di servizi reali, individuate con lo stesso decreto del Ministero tra quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attivita' produttive. Le imprese fornitrici di servizi devono essere costituite sotto forma di societa' regolari. Sono previste limitazioni o esclusioni dalle agevolazioni per alcuni settori regolamentati dalla normativa comunitaria (siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, il settore alimentare, delle bevande e del tabacco). Condizione essenziale per l'ammissibilita' dell'iniziativa alle agevolazioni previste dal "PIA Innovazione" e' che le imprese e i relativi programmi di sviluppo precompetitivo siano ammissibili alle agevolazioni previste della legge 46/82 e che il programma di industrializzazione risulti cofinanziabile dal F.E.S.R. Per poter beneficiare delle agevolazioni, l'apporto dell'impresa destinato al programma di industrializzazione, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, deve essere non inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile relativo al medesimo programma. Il predetto apporto dell'impresa e' rappresentato dalle fonti di copertura finanziaria dell'investimento - ivi inclusi i finanziamenti bancari ed il capitale proprio come definito al punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni - esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico. Tale obbligo del 25% deve essere comunque soddisfatto a prescindere dall'ammontare del contributo ottenibile. L'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. 3. Territori ammissibili L'unita' produttiva ove verra' realizzato il programma di "industrializzazione dei risultati" del programma di sviluppo precompetitivo deve essere ubicata in una delle seguenti regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia o Sardegna. 4. Tipologia degli investimenti ammissibili .sp, L'investimento deve essere finalizzato alla realizzazione di una nuova unita' produttiva, ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione o al trasferimento di una unita' produttiva esistente. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori a euro 500.000 per i settori estrattivo, manifatturiero e di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ovvero a euro 150.000 per le attivita' di servizi e delle costruzioni. Il programma deve risultare organico e funzionale e correlato ai risultati del programma di sviluppo precompetitivo. Esso deve essere realizzato nell'ambito della singola unita' produttiva, e da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa. Al fini dell'ammissibilita', i programmi di investimento devono essere avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda. 5. Agevolazioni Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime consentite dalla Commissione Europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge 488/92, espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL) (vedi tabella seguente), articolate per dimensione dell'impresa (piccola, media e grande) ed ubicazione dell'unita' produttiva. Tale misura e' elevata al 90% o al 100% per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di una unita' produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto. MISURE MASSIME DELLE AGEVOLAZIONI IN ESN E ESL ========================================================== Regioni P.I. M.I. G.I. ========================================================== Calabria 50%ESN 50%ESN 50%ESN + 15%ESL + 15%ESL ---------------------------------------------------------- Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia 35%ESN 35%ESN 35%ESN e Sardegna + 15%ESL + 15%ESL ---------------------------------------------------------- 6. Spese ammissibili Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalita' del programma di investimenti. Tali spese, al netto dell'IVA, sono quelle riferite a: a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione lavori, per studi di fattibilita' tecnico-economica-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute (complessivamente entro un valore massimo del 5% degli investimenti ammissibili; per le grandi imprese sono agevolabili solo le progettazioni ingegneristiche); b) acquisto del suolo (nei limiti del 10% dell'investimento ammissibile) e relative sistemazioni e indagini geognostiche; c) opere murarie e assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) macchinari, impianti ed attrezzature "nuovi di fabbrica"; i mezzi mobili strettamente necessari al cielo produttivo purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni (sono comunque esclusi dalle agevolazioni i mezzi di trasporto targati di merci o persone, ivi compresi quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti); f) programmi informatici (solo per PMI); g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le grandi imprese fino al 25% degli investimenti ammissibili). Sono ammesse le commesse interne di lavorazione, purche' capitalizzate e relative a impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici (per le imprese di costruzioni sono ammesse anche le commesse interne relative ad opere murarie e infrastrutture specifiche aziendali). Le prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali sono ammissibili a condizione che copia della certificazione venga allegata alla documentazione finale di spesa. 7. Istruttoria L'istruttoria dei programmi e' effettuata dalla banca concessionaria entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande per il "PIA Innovazione". L'istruttoria e' volta ad accertare, tra l'altro: - la correlazione dell'investimento proposto con i risultati attesi del programma di sviluppo precompetitivo; - la validita' tecnico-economico-finanziaria del programma; - la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa e, ove necessario, dei soci; - la pertinenza e la congruita' delle spese previste. 8. Erogazione delle agevolazioni Le agevolazioni sono erogate in due quote annuali di pari importo. La prima quota, disponibile alla data prevista di avvio a realizzazione del programma, puo' essere erogata anche a titolo di anticipazione dietro presentazione di adeguata fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata in stretta conformita' allo schema di cui all'allegato n. 15. Le quote sono erogate subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti e dietro richiesta dell'impresa beneficiaria. A ciascuna richiesta di erogazione deve essere allegata la prevista documentazione fra la quale sono compresi: il certificato di vigenza, la dichiarazione resa da legale rappresentante dell'impresa che attesti la avvenuta realizzazione della corrispondente parte dell'investimento e, nel caso lo stato di avanzamento includa opere murarie, una perizia giurata sulle opere realizzate redatta da tecnico abilitato e la documentazione utile a comprovare l'eventuale versamento c/o accantonamento della quota prevista di mezzi propri. L'erogazione della seconda quota (ovvero qualsiasi prima erogazione successiva all'avvenuta ultimazione del programma) e' subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa e delle connesse dichiarazioni. Dalla seconda quota, qualora, non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo della agevolazione, viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso. 9. Documentazione finale di spesa L'impresa beneficiaria e' tenuta a presentare la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma di investimento solo dopo aver dichiarato che lo stesso programma e' stato ultimato. La documentazione finale di spesa deve essere trasmessa alla Banca Concessionaria entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma. 10. Divieti e obblighi Le agevolazioni concesse dalla L. 488/92 non sono cumulabili con qualsiasi tipo di altra agevolazione, di natura pubblica, relativa agli stessi beni che formano oggetto del programma di investimento agevolabile, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis". E' fatto obbligo di non distogliere dall'uso previsto i beni agevolati per 5 anni a partire dalla data di entrata in funzione dell'impianto. Motivi specifici di revoca sono previsti per le imprese del settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda. L'impresa e' tenuta ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro. L'impresa, alla data della seconda disponibilita', deve avere maturato le condizioni previste per l'erogazione a SAL della prima quota. Il mancato rispetto di questi, e degli altri obblighi previsti, comporta l'adozione di provvedimenti di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni. --------------------------------- Riferimenti normativi e attuativi - Legge 19 dicembre 1992 n. 488 (G.U. 21 dicembre 1992 n. 299) - Decreto 9 marzo 2000, n. 133 (pubblicato nella G.U. n. 120 del 25 maggio 2000) Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato e integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese (Nuovo regolamento sulle modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni della legge 488/92) - DM 8 maggio 2000 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2000) come modificato con DM 19 gennaio 2004 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2004) - DM 3 luglio 2000 (G.U. n. 163 del 14 luglio 2000) Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 488/92 - DM 7 ottobre 2002 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 2002) - D.M 24 luglio 2003 (G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2003) - Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (S.O. n. 122 della G.U. n. 175 del 28 luglio 2000) e successive modifiche e integrazioni. Appendice c) Fondo Centrale di Garanzia Scheda informativa sulla vigente normativa che regolamenta la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, coordinata con le modifiche introdotte dalla presente circolare. 1. Soggetti beneficiari Piccole e medie imprese, con esclusione di quelle artigiane, economicamente e finanziariamente sane. 2. Agevolazioni Con il "PIA Innovazione" le imprese agevolate ottengono la "prenotazione" della Garanzia concedibile dal Fondo relativa all'importo del finanziamento necessario per la copertura finanziaria dell'iniziativa agevolata, come risultante dall'istruttoria bancaria. Il Fondo puo' intervenire con la concessione di: a) garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e S.F.I.S.); b) controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e di altri fondi di garanzia; c) cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti). La richiesta di ammissione al Fondo da parte del soggetto finanziatore deve avvenire entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. della graduatoria del PIA Innovazione, pena la decadenza della prenotazione. 3. Caratteristiche delle operazioni ammissibili Le operazioni di finanziamento ammissibili sono: a) finanziamenti a medio-lungo termine: finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a fronte di investimenti*; b) prestiti partecipativi: finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione e' composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a fronte di investimenti*; *investimenti: investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessita' dell'aiuto). --------------------------------- Riferimenti normativi e attuativi - Legge 23.12.96, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a) - Legge 7.8.97, n. 266, art. 15 - Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 248 del 31.5.99 e successive modifiche e integrazioni