Art. 2.
  1.  Il  termine  del  31 marzo  2004 previsto dall'art. 5, comma 1,
dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3190 del 22 marzo 2002, e'
prorogato fino al 30 settembre 2004.
  2. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3334 del 23 gennaio 2004, le parole: «ordinanza n.
3198/2002» sono corrette con le parole: «ordinanza n. 3190/2002».
  3.  All'art.  13,  comma  1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3072 del 21 luglio 2000 le parole: «i sub commissari» sono sostituite
con le parole: «soggetti attuatori».
  4.  All'art.  10,  comma  5, dell'ordinanza di protezione civile n.
2983  del  31 maggio  1999,  sono  soppresse  le  parole «e per i sub
commissari».
  5.  Il  comma  2  dell'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  18 luglio  2002, n. 3228, e' sostituito dal
seguente:  «2.  Il  commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e
tempestivo   espletamento   delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza, istituisce una commissione tecnica con funzioni consultive
composta  da  cinque  esperti,  di cui il presidente e' designato dal
commissario delegato, un componente dal Dipartimento della protezione
civile,  un  componente dal prefetto di Roma, un componente dall'ARPA
Lazio  oltre  al  segretario  capo del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.  I  compensi  ed  i  rimborsi  spese  da  corrispondere  ai
componenti  della  commissione,  che  ha  sede  presso gli uffici del
commissario  delegato, sono determinati nel provvedimento di nomina e
sono posti a carico dei fondi assegnati al medesimo commissario».