Art. 2. 1. Il termine del 31 marzo 2004 previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3190 del 22 marzo 2002, e' prorogato fino al 30 settembre 2004. 2. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, le parole: «ordinanza n. 3198/2002» sono corrette con le parole: «ordinanza n. 3190/2002». 3. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3072 del 21 luglio 2000 le parole: «i sub commissari» sono sostituite con le parole: «soggetti attuatori». 4. All'art. 10, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, sono soppresse le parole «e per i sub commissari». 5. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, e' sostituito dal seguente: «2. Il commissario delegato, ai fini del piu' proficuo e tempestivo espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, istituisce una commissione tecnica con funzioni consultive composta da cinque esperti, di cui il presidente e' designato dal commissario delegato, un componente dal Dipartimento della protezione civile, un componente dal prefetto di Roma, un componente dall'ARPA Lazio oltre al segretario capo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della commissione, che ha sede presso gli uffici del commissario delegato, sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al medesimo commissario».