Art. 4.
  1.  Sono  differiti  al  31 dicembre  2005  i  termini  relativi ad
adempimenti  di  obblighi  tributari,  gia'  sospesi fino al 31 marzo
2003,  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n.
212,  con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14
e  15 novembre  2002  e  9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente,
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del 18 novembre 2002, n. 272 del
20 novembre  2002  e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti
residenti  ovvero  aventi  sede  legale  o  operativa,  alla data del
31 ottobre  2002,  in taluni comuni delle province di Campobasso e di
Foggia,  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi nella stessa
data  del  31 ottobre  2002,  e  fino  al  31 marzo 2004, dall'art. 4
dell'ordinanza    del   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
dell'8 settembre 2003, n. 3308.
  2.   Sono   differiti  al  31 marzo  2005  i  termini  relativi  ad
adempimenti  di  obblighi  tributari,  gia'  sospesi fino al 31 marzo
2003,  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze del
14 novembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 270 del
18 novembre  2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede
legale  o  operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della
provincia  di  Catania,  interessati  direttamente  dall'eruzione del
vulcano  Etna,  e  da  ordinanze  sindacali  di  sgombero,  e fino al
31 marzo   2004   dall'art.  10  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315.
  3.  Gli  adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle
sospensioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, sono effettuati dal 1° gennaio
2006,   dai   soggetti  interessati  e  residenti  nei  territori  di
Campobasso  e Foggia, e dal 1° aprile 2005 dai soggetti interessati e
residenti   nel  territorio  della  provincia  di  Catania,  mediante
rateizzazione   pari  ad  otto  volte  il  periodo  di  durata  della
sospensione  stessa.  Gli  importi comunque gia' erogati alla data di
pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede
a carico delle risorse finanziarie assegnate ai rispettivi commissari
delegati  -  presidenti  delle regioni Molise, Puglia e siciliana che
provvedono  ai  relativi  versamenti  all'entrata  del bilancio dello
Stato.