Art. 4. 1. Sono differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 31 marzo 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308. 2. Sono differiti al 31 marzo 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 31 marzo 2004 dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315. 3. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2, sono effettuati dal 1° gennaio 2006, dai soggetti interessati e residenti nei territori di Campobasso e Foggia, e dal 1° aprile 2005 dai soggetti interessati e residenti nel territorio della provincia di Catania, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili. 4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate ai rispettivi commissari delegati - presidenti delle regioni Molise, Puglia e siciliana che provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.