Art. 5. 1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, le parole: «a qualunque titolo previste» sono sostituite con le parole: «allo stesso titolo previste». 2. All'art. 3, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, e' aggiunto il seguente periodo: «I contributi possono essere erogati altresi' ai conduttori degli immobili danneggiati, previa autorizzazione da parte dei proprietari, nonche' ai titolari di diritti reali di godimento sui beni medesimi, nel caso in cui i titolari stessi siano tenuti al relativo ripristino, ovvero previa autorizzazione da parte dei proprietari». 3. All'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, e' aggiunto il seguente periodo: «Sono altresi' ammissibili a contributo, fino ad un massimo del 90% della spesa documentata dal danneggiato, entro l'importo di euro 5.000,00, da computare nel limite massimo di euro 250.000,00 per ciascuna unita' immobiliare da rilocalizzare a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, le spese per gli eventuali oneri di urbanizzazione, per il recupero edilizio e la messa a norma dell'immobile acquistato, le spese per il trasferimento e per il deposito temporaneo dei beni mobili dall'unita' immobiliare da delocalizzare». 4. All'art. 3, comma 1, lettera e) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le parole: «di euro 15.000» sono aggiunte le parole: «per singolo bene danneggiato» e le parole: «non inferiore a euro 5.000,00» sono sostituite con le parole: «non superiore ad euro 1.000,00». 5. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: «8. Sono ammissibili a contributo, nel caso di beni danneggiati di cui al comma 1, lettera a), b) e c), e nelle medesime percentuali afferenti a ciascuna tipologia di danneggiamento, anche le spese tecniche, nonche' le spese relative all'onorario professionale del notaio, in caso di acquisto. Sono ammissibili a contributo, nella misura non superiore al 75%, le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonche' per l'emungimento delle acque». 6. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le parole: «attinenti le imprese industriali» e' aggiunta la parola: «commerciali». 7. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti ivi previsti, per lavori di ripristino degli immobili adibiti ad attivita' produttiva ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate, gli impianti fissi in genere; il ripristino, mediante riparazione, delle attrezzature, macchinari o automezzi o il loro riacquisto; la ricostruzione delle scorte, delle materie prime, nonche' dei prodotti agricoli immagazzinati; le spese sostenute dalle imprese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonche' per l'emungimento delle acque». 8. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «3. Il commissario delegato e' autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino di beni immobili, nella misura non superiore al 70% delle spese sostenute, e nel limite massimo di euro 300.000,00, sulla base della stima dei costi effettuata da parte dei gruppi tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3309 del 2003 secondo le modalita' che saranno fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti».