Art. 5.
  1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, le parole: «a qualunque
titolo  previste»  sono sostituite con le parole: «allo stesso titolo
previste».
  2.  All'art.  3,  comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, e' aggiunto
il seguente periodo: «I contributi possono essere erogati altresi' ai
conduttori degli immobili danneggiati, previa autorizzazione da parte
dei  proprietari,  nonche'  ai titolari di diritti reali di godimento
sui  beni medesimi, nel caso in cui i titolari stessi siano tenuti al
relativo  ripristino,  ovvero  previa  autorizzazione  da  parte  dei
proprietari».
  3.  All'art.  3,  comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, e' aggiunto
il seguente periodo: «Sono altresi' ammissibili a contributo, fino ad
un  massimo  del  90%  della spesa documentata dal danneggiato, entro
l'importo  di  euro 5.000,00, da computare nel limite massimo di euro
250.000,00 per ciascuna unita' immobiliare da rilocalizzare a seguito
degli  eventi alluvionali di cui trattasi, le spese per gli eventuali
oneri  di urbanizzazione, per il recupero edilizio e la messa a norma
dell'immobile  acquistato,  le  spese  per  il trasferimento e per il
deposito  temporaneo  dei  beni  mobili  dall'unita'  immobiliare  da
delocalizzare».
  4.  All'art.  3,  comma 1, lettera e) dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo le
parole:  «di  euro 15.000» sono aggiunte le parole: «per singolo bene
danneggiato»  e  le  parole:  «non  inferiore  a  euro 5.000,00» sono
sostituite con le parole: «non superiore ad euro 1.000,00».
  5.  All'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 7 e' aggiunto
il  seguente  comma:  «8.  Sono ammissibili a contributo, nel caso di
beni  danneggiati  di  cui  al  comma 1, lettera a), b) e c), e nelle
medesime    percentuali    afferenti    a   ciascuna   tipologia   di
danneggiamento,  anche  le  spese tecniche, nonche' le spese relative
all'onorario  professionale  del  notaio,  in  caso di acquisto. Sono
ammissibili a contributo, nella misura non superiore al 75%, le spese
per  la  pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale,
nonche' per l'emungimento delle acque».
  6. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei   Ministri  del  20 febbraio  2004,  n.  3339,  dopo  le  parole:
«attinenti   le   imprese   industriali»   e'   aggiunta  la  parola:
«commerciali».
  7.  All'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1, e' aggiunto
il  seguente comma: «2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi,  nei  limiti  ivi  previsti, per lavori di ripristino degli
immobili  adibiti  ad  attivita'  produttiva ivi compresi gli edifici
destinati  ad  uso ufficio, le aree attrezzate, gli impianti fissi in
genere;  il  ripristino,  mediante  riparazione,  delle attrezzature,
macchinari  o  automezzi o il loro riacquisto; la ricostruzione delle
scorte,   delle   materie   prime,   nonche'  dei  prodotti  agricoli
immagazzinati;  le  spese  sostenute dalle imprese per la pulizia dei
fanghi,   dei  detriti  e  del  materiale  alluvionale,  nonche'  per
l'emungimento delle acque».
  8.  All'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 2 e' aggiunto
il  seguente  comma:  «3.  Il  commissario  delegato e' autorizzato a
concedere  contributi  alle  parrocchie  per  il  ripristino  di beni
immobili,  nella misura non superiore al 70% delle spese sostenute, e
nel  limite  massimo  di  euro 300.000,00, sulla base della stima dei
costi  effettuata  da  parte  dei  gruppi  tecnici  di cui all'art. 6
dell'ordinanza  n.  3309  del  2003  secondo le modalita' che saranno
fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti».