Art. 3. 1. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 e' abrogato. 2. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 il secondo periodo e' abrogato e cosi' sostituito: «La predetta commissione e' composta da dodici membri aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attivita' produttive, uno dalla Conferenza Stato-regioni ed uno per ciascuna delle regioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa». 3. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 dopo le parole «di cui alla presente ordinanza,» sono aggiunte le seguenti «di previa valutazione e validazione, ai fini dell'approvazione di cui al successivo comma 5, dei piani di cui al comma 1, nonche».