Art. 3.
  1.  Il  comma  6  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3267/2003 e' abrogato.
  2.  All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3267/2003  il  secondo periodo e' abrogato e cosi'
sostituito:  «La  predetta  commissione  e' composta da dodici membri
aventi  elevata  e  comprovata  autorevolezza scientifica, di cui tre
nominati  dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, uno dal Ministro della
salute,  uno  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive,  uno dalla
Conferenza  Stato-regioni ed uno per ciascuna delle regioni di cui ai
decreti   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  citati  in
premessa».
  3.  All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3267/2003  dopo  le  parole  «di cui alla presente
ordinanza,»  sono  aggiunte  le  seguenti  «di  previa  valutazione e
validazione,  ai fini dell'approvazione di cui al successivo comma 5,
dei piani di cui al comma 1, nonche».