Art. 2.
          Periodo di riproposizione delle partite contabili
  1.  Qualora  le operazioni di cui all'art. 1 non siano regolate nel
giorno  previsto  dai  provvedimenti  che  dispongono  le  operazioni
stesse,  le  partite  verranno  riproposte,  in  «Express II», per un
periodo  massimo  di  cinque  giorni  lavorativi computati secondo il
calendario Target.