Art. 3.
                Ritardo nell'adempimento in contanti
  1.  In  caso  di  ritardato adempimento dell'obbligo di regolare in
contanti i titoli di Stato assegnati nei giorni previsti dai relativi
provvedimenti,  dovra'  essere  corrisposta,  da parte dell'operatore
inadempiente,  una  penale  in contanti composta da una parte fissa e
una parte variabile. La parte fissa sara' pari a Euro 500 per ciascun
giorno  di  ritardo;  la  parte  variabile sara' calcolata applicando
all'importo  complessivamente  dovuto  per  l'assegnazione  un  tasso
annuo,   rapportato   ai   giorni   di  ritardo,  pari  al  tasso  di
rifinanziamento  marginale  fissato  dalla  Banca  centrale  europea,
aumentato  di cinque punti percentuali per il primo giorno e di dieci
punti percentuali per i successivi quattro giorni.
  2.  L'ammontare  totale  da  corrispondere a titolo di penale sara'
pari  alla  somma  delle penali relative a ciascun giorno di ritardo,
calcolate con le modalita' indicate nel precedente comma.
  3.  Per  i  titoli  in  emissione, l'eventuale importo non regolato
andra'  contabilizzato  a  debito  del  conto disponibilita' mediante
scritturazione   in   conto  sospeso  collettivi,  dal  quale  verra'
discaricato  una  volta  che  gli  intermediari avranno provveduto al
regolamento.  L'eventuale importo non regolato definitivamente verra'
ripianato  dal  Ministero  mediante  emissione di apposito mandato di
pagamento a favore del Capo della sezione di tesoreria interessata.