Art. 3. Ritardo nell'adempimento in contanti 1. In caso di ritardato adempimento dell'obbligo di regolare in contanti i titoli di Stato assegnati nei giorni previsti dai relativi provvedimenti, dovra' essere corrisposta, da parte dell'operatore inadempiente, una penale in contanti composta da una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa sara' pari a Euro 500 per ciascun giorno di ritardo; la parte variabile sara' calcolata applicando all'importo complessivamente dovuto per l'assegnazione un tasso annuo, rapportato ai giorni di ritardo, pari al tasso di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca centrale europea, aumentato di cinque punti percentuali per il primo giorno e di dieci punti percentuali per i successivi quattro giorni. 2. L'ammontare totale da corrispondere a titolo di penale sara' pari alla somma delle penali relative a ciascun giorno di ritardo, calcolate con le modalita' indicate nel precedente comma. 3. Per i titoli in emissione, l'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del conto disponibilita' mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verra' ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di tesoreria interessata.