Art. 4. Ritardo nell'adempimento in titoli 1. In caso di ritardato adempimento dell'obbligo di regolare in titoli le operazioni di concambio o riacquisto di titoli di Stato nei giorni previsti dai relativi provvedimenti, dovra' essere corrisposta, da parte dell'operatore inadempiente, una penale in contanti pari a Euro 500 per ciascun giorno di ritardo. 2. Per le operazioni di cui al comma precedente, nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo della consegna dei titoli, la Banca d'Italia provvedera' a riconoscere il controvalore agli operatori il giorno in cui e' effettuata la consegna dei titoli, senza maggiorazione per dietimi di interesse. A tal fine, per le operazioni gestite da procedure automatiche, la Banca d'Italia stessa provvedera' a stornare, nel giorno in cui si verifica l'inadempimento, il controvalore dei titoli non consegnati dal conto di gestione dell'operatore inadempiente, annullando l'operazione di pagamento a carico del conto disponibilita' ovvero del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'eventuale mancata consegna definitiva dei titoli da parte degli operatori aggiudicatari determina una riduzione del controvalore dei titoli oggetto delle operazioni di cui al comma precedente.