Art. 4.
                 Ritardo nell'adempimento in titoli
  1.  In  caso  di  ritardato adempimento dell'obbligo di regolare in
titoli le operazioni di concambio o riacquisto di titoli di Stato nei
giorni   previsti   dai   relativi   provvedimenti,   dovra'   essere
corrisposta,  da  parte  dell'operatore  inadempiente,  una penale in
contanti pari a Euro 500 per ciascun giorno di ritardo.
  2.  Per  le  operazioni  di  cui  al  comma precedente, nel caso di
ritardo  nell'adempimento  dell'obbligo della consegna dei titoli, la
Banca   d'Italia  provvedera'  a  riconoscere  il  controvalore  agli
operatori  il  giorno  in  cui  e' effettuata la consegna dei titoli,
senza  maggiorazione  per  dietimi  di  interesse. A tal fine, per le
operazioni gestite da procedure automatiche, la Banca d'Italia stessa
provvedera'   a   stornare,   nel   giorno   in   cui   si   verifica
l'inadempimento,  il controvalore dei titoli non consegnati dal conto
di  gestione  dell'operatore inadempiente, annullando l'operazione di
pagamento  a  carico  del  conto  disponibilita' ovvero del Fondo per
l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  L'eventuale mancata consegna
definitiva   dei   titoli  da  parte  degli  operatori  aggiudicatari
determina  una  riduzione  del  controvalore dei titoli oggetto delle
operazioni di cui al comma precedente.