Art. 5.
                    Procedura di buy-in/sell-out
  1.  Scaduti  i  cinque  giorni  di  ritardo  di  cui  ai precedenti
articoli,  il  Ministero dell'economia e delle finanze dara' incarico
ad un intermediario finanziario di vendere titoli, in caso di mancato
regolamento  in  contanti,  od  acquistare titoli, in caso di mancato
regolamento   in  titoli,  sostituendosi  all'operatore  inadempiente
(procedura  di buy-in/sell-out). Il Ministero stesso e' esonerato dal
comunicare  all'operatore  inadempiente l'attivazione della procedura
di cui al presente articolo.
  2.  L'incarico di cui al comma precedente verra' dato, a rotazione,
agli  specialisti  in  titoli  di  Stato che occupano le prime cinque
posizioni  nella  classifica  pubblicata  annualmente  dal  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze.   Potra'  essere  stabilita  una
commissione   a   favore   dei   predetti   intermediari,   a  fronte
dell'attivita' svolta.
  3. La procedura sara' attivata per un periodo massimo di tre giorni
lavorativi.  In  caso  di  esito negativo della procedura, la partita
verra'   eliminata   e  l'operazione,  nei  confronti  dell'operatore
inadempiente,  non  verra'  portata  a  compimento.  In caso di esito
parzialmente  positivo, la partita verra' eliminata solo per la quota
non realizzata.
  4.   La   Banca   d'Italia  curera'  gli  adempimenti  connessi  al
regolamento   delle  operazioni  di  buy-in/sell-out  provvedendo  ad
inserire  in «Express II», unitamente all'intermediario incaricato di
eseguire dette operazioni, le partite in contanti o in titoli.
  5.  Tutti  i  costi  della  procedura, nonche' le perdite derivanti
dalla  esecuzione  della procedura stessa, faranno carico al soggetto
inadempiente,  mentre  gli  eventuali guadagni saranno trattenuti dal
Ministero.