Art. 5. Procedura di buy-in/sell-out 1. Scaduti i cinque giorni di ritardo di cui ai precedenti articoli, il Ministero dell'economia e delle finanze dara' incarico ad un intermediario finanziario di vendere titoli, in caso di mancato regolamento in contanti, od acquistare titoli, in caso di mancato regolamento in titoli, sostituendosi all'operatore inadempiente (procedura di buy-in/sell-out). Il Ministero stesso e' esonerato dal comunicare all'operatore inadempiente l'attivazione della procedura di cui al presente articolo. 2. L'incarico di cui al comma precedente verra' dato, a rotazione, agli specialisti in titoli di Stato che occupano le prime cinque posizioni nella classifica pubblicata annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Potra' essere stabilita una commissione a favore dei predetti intermediari, a fronte dell'attivita' svolta. 3. La procedura sara' attivata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi. In caso di esito negativo della procedura, la partita verra' eliminata e l'operazione, nei confronti dell'operatore inadempiente, non verra' portata a compimento. In caso di esito parzialmente positivo, la partita verra' eliminata solo per la quota non realizzata. 4. La Banca d'Italia curera' gli adempimenti connessi al regolamento delle operazioni di buy-in/sell-out provvedendo ad inserire in «Express II», unitamente all'intermediario incaricato di eseguire dette operazioni, le partite in contanti o in titoli. 5. Tutti i costi della procedura, nonche' le perdite derivanti dalla esecuzione della procedura stessa, faranno carico al soggetto inadempiente, mentre gli eventuali guadagni saranno trattenuti dal Ministero.