Art. 6.
                        Penali amministrative
  1.  Qualora  le  penali  di  cui  agli  articoli 3 e 4 del presente
decreto  vengano  applicate, nei confronti di un operatore, tre volte
nell'arco  di  sei mesi, il medesimo operatore non potra' partecipare
alle operazioni di collocamento di titoli di Stato, di concambio o di
riacquisto  per  un  periodo  di  trenta giorni a decorrere dal primo
giorno di mancato regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo.