Art. 6. Penali amministrative 1. Qualora le penali di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto vengano applicate, nei confronti di un operatore, tre volte nell'arco di sei mesi, il medesimo operatore non potra' partecipare alle operazioni di collocamento di titoli di Stato, di concambio o di riacquisto per un periodo di trenta giorni a decorrere dal primo giorno di mancato regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo.