Art. 7.
  Imputazione delle somme riscosse all'entrata del bilancio statale
  1.  La  Banca d'Italia provvedera' alla riscossione delle penali di
cui  agli articoli 3 e 4 e delle somme di cui all'art. 5 del presente
decreto  addebitando  i  conti  degli  operatori inadempienti per gli
importi  corrispondenti, nel giorno del versamento del contante o dei
titoli dovuti.
  2. La Banca d'Italia stessa provvedera' a versare gli importi cosi'
introitati,  il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di
Roma  della  tesoreria  provinciale  dello  Stato, con imputazione al
capitolo  3248  (unita'  previsionale  di  base 6.2.6) dello stato di
previsione  dell'entrata  del bilancio statale per l'anno finanziario
2004, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
  3.   La  predetta  sezione  di  tesoreria,  in  relazione  a  detti
versamenti,  rilascera'  apposite  quietanze  di  entrata al bilancio
dello Stato.