Art. 7. Imputazione delle somme riscosse all'entrata del bilancio statale 1. La Banca d'Italia provvedera' alla riscossione delle penali di cui agli articoli 3 e 4 e delle somme di cui all'art. 5 del presente decreto addebitando i conti degli operatori inadempienti per gli importi corrispondenti, nel giorno del versamento del contante o dei titoli dovuti. 2. La Banca d'Italia stessa provvedera' a versare gli importi cosi' introitati, il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unita' previsionale di base 6.2.6) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 2004, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. 3. La predetta sezione di tesoreria, in relazione a detti versamenti, rilascera' apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato.