Art. 9.
                Salvaguardia degli effetti prodottisi
  1.  Qualora,  in  seguito ad inadempimento definitivo, si verifichi
l'eliminazione della partita, come previsto dall'art. 5, terzo comma,
del  presente decreto, restano comunque validi gli effetti prodottisi
e   gli  atti  adottati  sulla  base  dei  prezzi  di  aggiudicazione
determinati nelle aste di collocamento o di concambio o di riacquisto
dei  titoli  di Stato, nonche' sulla base degli altri risultati delle
aste  medesime,  come resi noti al pubblico con i previsti comunicati
stampa.
  Il presente decreto verra' inviato all'ufficio centrale di bilancio
presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze, sara' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana ed entrera' in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Roma, 5 maggio 2004
                                                Il Ministro: Tremonti