Art. 9. Salvaguardia degli effetti prodottisi 1. Qualora, in seguito ad inadempimento definitivo, si verifichi l'eliminazione della partita, come previsto dall'art. 5, terzo comma, del presente decreto, restano comunque validi gli effetti prodottisi e gli atti adottati sulla base dei prezzi di aggiudicazione determinati nelle aste di collocamento o di concambio o di riacquisto dei titoli di Stato, nonche' sulla base degli altri risultati delle aste medesime, come resi noti al pubblico con i previsti comunicati stampa. Il presente decreto verra' inviato all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 5 maggio 2004 Il Ministro: Tremonti