IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001  recante  adempimenti  necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed  in particolare
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999  (Gazzetta  Ufficiale  della Comunita' europea n. L160/1999) sul
sostegno   allo  sviluppo  rurale,  che  modifica  ed  abroga  taluni
regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che
rimangono  in  vigore  le direttive del Consiglio e della Commissione
relative  all'adozione  di  elenchi  di  zone  svantaggiate,  o  alla
modifica  di  tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del
regolamento  (CE)  n.  950/1997  del  Consiglio  del  20 maggio  1997
(Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore  agricolo  (Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea n.
C28/2000);
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347,  (Gazzetta  ufficiale  della Comunita' europea n.
C175/11/2000  che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita'
regionale  per  il  periodo  2000-2006, comunica gli esiti favorevoli
dell'esame  sulla  compatibilita' rispetto alla parte della Carta che
riguarda   le  regioni  italiane  ammissibili  alla  deroga  prevista
dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n.
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A12000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti previsti dalla programmazione negoziata;
  Vista la decisione della Commissione europea dell'8 maggio 2001, n.
SG(2001) D/288441, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.  729/B/2000, relativo all'estensione alla pesca e all'acquacoltura
degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale  31  luglio  1997, n. 319, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la
concessione   e   l'erogazione   delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994)  riguardante  la disciplina dei contratti di programma, e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della
delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Vista  la  citata  delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione
degli   strumenti   della   programmazione   negoziata   nei  settori
dell'agricoltura e della pesca;
  Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale
n 156/2003) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse
2003-2005, che al punto 1 assegna 557 Meuro ai contratti di programma
(di  cui  140  Meuro  per il «Progetto pilota di localizzazione» e 40
Meuro per i distretti industriali);
  Viste  le  note  n.  1228644  del  21 luglio 2003, n. 1.228.704 del
17 settembre  2003,  n.  1.228.757 del 21 ottobre 2003 e n. 1.227.075
del  21 gennaio  2004,  con  le  quali  il  Ministero delle attivita'
produttive  ha  sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto
di  programma  con  il  relativo  piano  progettuale  presentato  dal
Consorzio  A.QU.A.M.  -  Alta  qualita'  alimentare  Maremma  per  la
valorizzazione  delle  produzioni  locali  come prodotti di qualita',
comprendente iniziative nei settori del vino, dell'olio, dei prodotti
ittici  e gastronomici e del pomodoro, da realizzarsi nella provincia
di Grosseto, aree 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Considerato  che  l'iniziativa  ha  come  obiettivo  principale  il
coordinamento   delle   attivita'   di   investimento  delle  imprese
consorziate, per uno sviluppo unitario e armonizzato della produzione
con  lo  scopo  di  creare  un'immagine  unitaria  e  di qualita' dei
prodotti locali maremmani;
  Considerato  che  la  regione Toscana ha espresso il proprio parere
favorevole  sulla localizzazione del contratto di programma proposto,
ne  ha  riconosciuto  la  coerenza  con  il proprio piano di sviluppo
rurale  (PSR)  2000-2006  e  con  il programma operativo SFOP Toscana
2000-2006 ed ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali degli
investimenti  effettuati  nel  proprio  territorio  con  un  concorso
partecipativo  pari  a  250.000  euro,  fermi  restando  i limiti dei
massimali  di  intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente
normativa comunitaria;
  Ritenuto  di  assicurare  la  copertura  degli oneri a carico dello
Stato,  che  ammontano  a  12.035.530  euro  a  valere  sulle risorse
stanziate con la citata delibera n. 16/2003;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione della
presente   delibera   nella  Gazzetta  Ufficiale,  con  il  Consorzio
A.QU.A.M.  -  Alta  qualita'  alimentare  Maremma,  il  contratto  di
programma  per  l'attuazione  di un articolato piano di investimenti,
inteso  alla  valorizzazione delle produzioni locali come prodotti di
qualita',  con  iniziative  di  trasformazione  nei settori del vino,
dell'olio,  dei  prodotti  ittici  e  gastronomici e del pomodoro, da
realizzarsi  nella  provincia  di Grosseto, aree 87.3.c) del Trattato
C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con
le  necessarie  precisazioni  e  prescrizioni  attuative nel rispetto
delle  limitazioni  imposte  dall'Unione europea, verra' trasmesso in
copia  alla  segreteria  di questo Comitato entro trenta giorni dalla
stipula.
  1.1.  Gli  investimenti  ammessi  tutti relativi a trasformazione e
commercializzazione  di  prodotti  agricoli  e  della  pesca compresi
nell'allegato  I  del  Trattato,  sono  pari a 41.248.600 euro e sono
relativi  a  sei  iniziative  da  realizzarsi  a  cura delle societa'
consorziate,   dettagliate  nell'allegata  tabella  1  che  fa  parte
integrante della presente delibera.
  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono
cosi' calcolate:
    investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della
commercializzazione  dei prodotti agricoli (capo II aiuto di Stato n.
729/A/2000):   nella   misura   percentuale   indicata  per  ciascuna
iniziativa  nella  suddetta  tabella  1  e  comunque  nei  limiti del
massimale  previsto  del  40% E.S.L. essendo le iniziative ubicate in
aree fuori dall'obiettivo 1;
    investimenti  nel  settore della pesca e dell'acquacoltura (aiuto
di  Stato  n.  729/B/2000):  nella  misura  percentuale  indicata per
ciascuna  iniziativa  nella  suddetta tabella 1 e comunque nei limiti
del  massimale  previsto del 40% E.S.L. essendo le iniziative ubicate
in aree fuori dall'obiettivo 1.
  1.3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in
12.285.530  euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato
in  12.035.530 euro. La restante somma di 250.000 euro sara' a carico
della regione Toscana.
  1.4.   Il   finanziamento  sara'  erogato  in  tre  quote  annuali,
prevedendo  che  la  prima  disponibilita'  intervenga  nel  2003, le
successive rispettivamente nel 2004 e 2005 e che l'importo sia pari a
4.735.700  euro per il 2003, 4.735.680 euro per il 2004 e a 2.814.150
euro  per  il  2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra'
conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli
effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
  1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
  1.6.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.7.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione  diretta non inferiore a n. 172 U.L.A. (Unita' lavorative
annue).
  1.8.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato il finanziamento di 12.035.530 euro a valere sulle
risorse evidenziate nella delibera n. 16/2003 citata in premessa.
  3.   Prima   dell'emissione   del   decreto  di  concessione  delle
agevolazioni  il  Ministero  delle  attivita'  produttive dovra' aver
completato  la verifica della coerenza degli investimenti nel settore
della  trasformazione dei prodotti agricoli inseriti nel contratto di
programma  con  il  PSR della regione Toscana, in particolare laddove
non   consente   l'aumento   di   capacita'  produttiva  nei  settori
interessati  a  livello regionale. Dovra' altresi' aver compiutamente
valutato   la   redditivita'   delle   aziende   beneficiarie   delle
agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre
condizioni  previste  dagli  stessi  regimi  di  aiuti  in materia di
agricoltura e della pesca.
    Roma, 29 gennaio 2004
                       Il Presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo sui Ministeri economico-finanziari
registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 113