(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                 CRITERI DI RIPARTO PER L'ANNO 2003
    Per  ciascun Nucleo e' stata preliminarmente individuata la «base
ripartibile».  Tale  quota  coincide,  per i Nuclei regionali, con le
assegnazioni 2002, mentre per i Nuclei della Amministrazioni centrali
viene  individuata la «nuova base ripartibile 2003» costituita da una
quota  fissa di 258.000 euro (uguale per tutti i Nuclei) incrementata
di  una  quota  proporzionale  alle  assegnazioni disposte nel 2002 a
favore delle stesse Amministrazioni centrali.
    Dopo l'individuazione della «base ripartibile» l'applicazione dei
criteri di riparto e' invece uniforme per tutti i Nuclei. I risultati
di tale applicazione e le relative quote di riparto 2003, per singolo
Nucleo,  sono  riportate  in  allegato  alla  nota informativa del 12
dicembre 2003 richiamata nelle premesse della presente delibera.
    Le modalita' di applicazione dei criteri sono le seguenti:
      il  50% della «base ripartibile» di ogni Nucleo viene assegnato
comunque,   indipendentemente   dai   risultati  della  ricognizione,
considerandosi   sufficiente  la  risposta  del  Nucleo  al  relativo
questionario,  che attesta cosi' di essere «effettivamente operativo»
[criterio  a)  del  punto 2)  di cui alla citata nota informativa del
12 dicembre 2003].
    L'applicazione   degli   altri   due  criteri  di  riparto  viene
effettuata, sul restante 50% della «base ripartibile», come segue:
      per  il  25%,  relativo all'«adeguata composizione in relazione
alle  competenze  attribuite»  [criterio b)  del punto 2) di cui alla
citata    nota    informativa],   si   tiene   conto   dell'effettivo
dimensionamento  del  Nucleo,  in  termini  di  componenti interni ed
esterni.
    Per  l'applicazione di tale criterio sono state stimate, per ogni
Nucleo,  le  «unita'  equivalenti  di  lavoro»  (interne  e esterne),
rilevando  tutti  i componenti presenti in ciascun Nucleo (interni ed
esterni)  e rapportandoli alla percentuale effettiva di alvoro svolto
(cosi'  come  comunicato  da  ciascun  Nucleo);  la  quota  e'  stata
considerata  non  assegnabile  ove  il Nucleo non abbia comunicato il
dato.
    Per ciascuna unita' equivalente di lavoro (interna ed esterna) e'
stato  calcolato  un costo-medio annuo pari a 35.000 euro nel caso di
componenti  interni (quota forfettaria stimata per i costi sopportati
dall'Amministrazione per utilizzare un proprio dipendente all'interno
del  Nucleo)  e  a  70.000  euro nel caso di componenti esterni (come
proxy  di  una  retribuzione  media  per unita' equivalente di lavoro
esterna).
    La  somma dei costi per «unita' equivalenti di lavoro» interni ed
esterni, come sopra calcolati, costituisce la quota-parte assegnata a
ciascun  Nucleo  in  base  a  tale  criterio  fino  ad  un  ammontare
complessivo  massimo  pari  al 25% della «quota ripartibile» a favore
dello  stesso Nucleo. Se la somma dei costi e' inferiore a tale quota
viene attribuito un ammontare di risorse corrispondente:
      per  il  rimanente 25%, relativo alla «coerenza delle attivita'
effettivamente  svolte  rispetto  alle  finalita'  e modalita' di cui
all'art.  1  della legge n. 144/1999 ed alle direttive del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  del  10 settembre 1999 e del 24 aprile
2001»  (criterio c)  del punto 2) di cui alla citata nota informativa
del  12 dicembre  2003, si tiene conto delle attivita' effettivamente
svolte da ciascun Nucleo.
    In  particolare le attivita' dei Nuclei sono state raggruppate in
4  «aree»  rappresentative  di  competenze  specifiche loro assegnate
dalla  normativa  vigente  e  precisamente:  a) studi di fattibilita'
(punti  3.1  b e 3.3 b del questionario); b) attivita' di valutazione
(punti 3.1  a,  3.1 c, 3.1 d, 3.1 e, 3.1 f); c) attivita' di supporto
per   il   monitoraggio   (tutto  il  punto  3.2  del  questionario);
d) attivita'  di supporto alla programmazione (tutto il punto 3.3 del
questionario).   Il   criterio  si  considera  soddisfatto  (e  viene
assegnata l'intera quota del 25% della base ripartibile) se il Nucleo
ha  dichiarato nel questionario di aver svolto almeno un'attivita' in
ognuna  delle quattro aree. Si assegna invece l'85% di tale quota ove
abbia  svolto attivita' in tre aree, il 65% se abbia svolto attivita'
in due aree, il 40% se risulti avere operato solo in un'area.