Art. 2. Aggregazione in un unico soggetto della proprieta' della rete elettrica nazionale di trasmissione 1. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del funzionamento della rete elettrica nazionale di trasmissione, entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas valuta e, se del caso, dispone l'adozione di meccanismi - anche di natura tariffaria - volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione, anche differenziandoli qualora l'unificazione comporti la partecipazione al capitale di Terna S.p.a. da parte dei soggetti attualmente proprietari delle altre porzioni della rete elettrica nazionale di trasmissione, favorendo in tal modo la composizione pluralistica del capitale della societa'. 2. I meccanismi di cui al comma precedente sono applicabili ove l'aggregazione in capo a Terna S.p.a. delle rimanenti porzioni della rete elettrica nazionale di trasmissione venga perfezionata entro la data del 30 aprile 2006 e riguardi attivita' ricomprese nell'ambito della rete elettrica nazionale di trasmissione, come determinato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999 e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 dicembre 2002.