Art. 2.
         Aggregazione in un unico soggetto della proprieta'
           della rete elettrica nazionale di trasmissione
  1.   Al   fine  di  migliorare  la  sicurezza  e  l'efficienza  del
funzionamento  della  rete elettrica nazionale di trasmissione, entro
novanta   giorni  dalla  data  di  emanazione  del  presente  decreto
l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas valuta e, se del caso,
dispone l'adozione di meccanismi - anche di natura tariffaria - volti
a  promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale
di   trasmissione,   anche  differenziandoli  qualora  l'unificazione
comporti  la  partecipazione al capitale di Terna S.p.a. da parte dei
soggetti  attualmente  proprietari  delle  altre  porzioni della rete
elettrica  nazionale  di  trasmissione,  favorendo  in  tal  modo  la
composizione pluralistica del capitale della societa'.
  2.  I  meccanismi  di  cui al comma precedente sono applicabili ove
l'aggregazione  in capo a Terna S.p.a. delle rimanenti porzioni della
rete  elettrica nazionale di trasmissione venga perfezionata entro la
data  del  30 aprile 2006 e riguardi attivita' ricomprese nell'ambito
della  rete elettrica nazionale di trasmissione, come determinato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del  25 giugno  1999  e  dal  decreto  del  Ministro  delle attivita'
produttive del 23 dicembre 2002.