Art. 3.
           Criteri, modalita' e condizioni per la gestione
              del soggetto risultante dall'unificazione
  1.  Il  soggetto  derivante  dalla  unificazione  fra  proprieta' e
gestione  della  rete  elettrica nazionale di trasmissione e' gestito
secondo    principi    di   neutralita'   ed   imparzialita',   senza
discriminazione di utenti o di categorie di utenti.
  2.  Lo  statuto  di  Terna S.p.a. e' modificato prevedendo clausole
conformi ai seguenti requisiti:
    a) coerenza  dell'oggetto  sociale  anche  con  la  titolarita' e
l'esercizio delle funzioni di Gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 79/1999;
    b) modalita'  di  nomina  del consiglio d'amministrazione, basate
sul  meccanismo  del  voto  di  lista,  tali da garantire che la rete
elettrica nazionale di trasmissione sia gestita secondo i principi di
cui al comma 1. A tal fine, lo statuto prevede che l'assunzione della
carica  di  amministratore  sia  subordinata  al possesso di speciali
requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, ai sensi
dell'art.  2387  del  codice  civile  e  dell'art. 10 della direttiva
2003/54/CE  e  che  nessun  operatore  del  settore della produzione,
importazione,  distribuzione,  vendita  e  trasmissione  dell'energia
elettrica - anche attraverso le societa' controllate, controllanti, o
controllate  dalla  medesima controllante - possa esercitare i propri
diritti  di  voto  per la nomina degli amministratori di Terna S.p.a.
per  una  quota  eccedente  il  limite  del  5 per cento del capitale
sociale di Terna S.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia
del  trasferimento  di cui all'art. 1, comma 1, l'assemblea ordinaria
di  Terna S.p.a. provvede al rinnovo del consiglio di amministrazione
in  conformita'  alle  nuove  previsioni  statutarie; il consiglio di
amministrazione  cosi'  eletto  permarra' in carica fino alla data di
efficacia  delle operazioni di cui al successivo art. 4, qualora tale
data risulti successiva al trasferimento di cui all'art. 1, comma 1;
    c) limite  di  possesso  azionario  pari al 5 per cento, ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge n. 332/1994. Il termine di cui all'art.
3,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  332/1994 decorre dalla data di
efficacia del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1.
  3.  Le  clausole di cui al comma 2 sono introdotte nello statuto di
Terna S.p.a. prima di ogni atto che determini la perdita di controllo
di  Terna  S.p.a.  da  parte  di Enel S.p.a., ovvero, se antecedente,
prima  del  trasferimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1,
ed hanno efficacia dalla data di trasferimento di tali attivita'.
  4.  Prima della data di efficacia del trasferimento delle attivita'
di  cui  all'art. 1, comma 1, il Ministro delle attivita' produttive,
nell'esercizio  delle  facolta'  attribuite dall'art. 3, comma 5, del
decreto  legislativo  n.  79/1999  integra  e modifica il decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 17 luglio
2000,  concernente  la concessione per le attivita' di trasmissione e
dispacciamento   dell'energia  elettrica  nel  territorio  nazionale,
rilasciata  a  favore  di  GRTN  S.p.a.,  allo scopo di assicurare la
migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' trasferite a Terna S.p.a.