Art. 3. Criteri, modalita' e condizioni per la gestione del soggetto risultante dall'unificazione 1. Il soggetto derivante dalla unificazione fra proprieta' e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e' gestito secondo principi di neutralita' ed imparzialita', senza discriminazione di utenti o di categorie di utenti. 2. Lo statuto di Terna S.p.a. e' modificato prevedendo clausole conformi ai seguenti requisiti: a) coerenza dell'oggetto sociale anche con la titolarita' e l'esercizio delle funzioni di Gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999; b) modalita' di nomina del consiglio d'amministrazione, basate sul meccanismo del voto di lista, tali da garantire che la rete elettrica nazionale di trasmissione sia gestita secondo i principi di cui al comma 1. A tal fine, lo statuto prevede che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, ai sensi dell'art. 2387 del codice civile e dell'art. 10 della direttiva 2003/54/CE e che nessun operatore del settore della produzione, importazione, distribuzione, vendita e trasmissione dell'energia elettrica - anche attraverso le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante - possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori di Terna S.p.a. per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale di Terna S.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, l'assemblea ordinaria di Terna S.p.a. provvede al rinnovo del consiglio di amministrazione in conformita' alle nuove previsioni statutarie; il consiglio di amministrazione cosi' eletto permarra' in carica fino alla data di efficacia delle operazioni di cui al successivo art. 4, qualora tale data risulti successiva al trasferimento di cui all'art. 1, comma 1; c) limite di possesso azionario pari al 5 per cento, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 332/1994. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 332/1994 decorre dalla data di efficacia del trasferimento di cui all'art. 1, comma 1. 3. Le clausole di cui al comma 2 sono introdotte nello statuto di Terna S.p.a. prima di ogni atto che determini la perdita di controllo di Terna S.p.a. da parte di Enel S.p.a., ovvero, se antecedente, prima del trasferimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, ed hanno efficacia dalla data di trasferimento di tali attivita'. 4. Prima della data di efficacia del trasferimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, il Ministro delle attivita' produttive, nell'esercizio delle facolta' attribuite dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 integra e modifica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, concernente la concessione per le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore di GRTN S.p.a., allo scopo di assicurare la migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle attivita' trasferite a Terna S.p.a.