Art. 4. Privatizzazione del soggetto risultante dall'unificazione 1. La privatizzazione del soggetto risultante dall'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e' finalizzata anche alla costituzione di un nucleo stabile formato da uno o piu' azionisti nel capitale di tale soggetto, tale da garantire la tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilita' delle attivita' svolte dallo stesso. 2. A tal fine, entro la data del 1° luglio 2007, Enel S.p.a. riduce la propria partecipazione nel capitale di Terna S.p.a. - o del soggetto risultante dall'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione - ad una quota non eccedente il limite del 20 per cento di cui all'art. 1-ter, comma 4 del decreto-legge n. 239/2003 attraverso l'assegnazione a favore dei propri azionisti, mediante scissione o distribuzione di dividendi in natura, di azioni di Terna S.p.a. o di tale soggetto e/o mediante trattativa diretta con potenziali acquirenti, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza ed economicita' del sistema elettrico nazionale. 3. Ad esito delle operazioni di cui al comma precedente, Enel S.p.a. potra' cedere l'eventuale quota residua nel capitale di Terna S.p.a. - o del soggetto risultante dall'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione - mediante procedure trasparenti e non discriminatorie, finalizzate alla ulteriore diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e/o degli investitori istituzionali. 4. Le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate fermi restando il limite del 5 per cento di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 3 ed i criteri di gestione di cui al comma 1 dell'art. 3. Roma, 11 maggio 2004 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle attivita' produttive Marzano