L'art.  1,  comma  1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, d'ora in
avanti  citata  con  il  solo  riferimento  «legge», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  29 ottobre 2003, autorizza, per il
triennio  2003-2005, la spesa per una serie di interventi individuati
nella tabella A allegata alla stessa legge.
  La  presente  circolare,  emanata anche ai sensi dell'art. 12 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  individua  i criteri e le procedure
attraverso  i quali assegnare la somma, pari ad Euro 1.500.000,00 per
l'esercizio  finanziario  2003,  prevista  dal punto 9 della suddetta
tabella e destinata ad interventi per l'acquisto, la ristrutturazione
o l'adeguamento strutturale delle sedi delle istituzioni culturali di
cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
                               Art. 1.
                Destinatari dei contributi Requisiti
                     e documentazione richiesti
  1.    Possono   accedere   al   contributo   per   l'acquisto,   la
ristrutturazione   o   l'adeguamento   strutturale   delle  sedi,  le
istituzioni  culturali di cui all'art. 1 della legge 17 ottobre 1996,
n.  534,  sottoposte  alla  vigilanza  del  Ministero per i beni e le
attivita' culturali, aventi i seguenti requisiti:
    a) inserimento  nella vigente tabella delle istituzioni culturali
di  cui  all'art.  1 della legge n. 534/1996, emanata con decreto del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 18 agosto 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2003;
    b) possesso,  in  caso  di  richiesta  di acquisto della sede, di
elementi  idonei  ad  individuare  l'immobile da destinare a sede, il
prezzo richiesto, il nome del notaio che redigera' l'atto;
    c)   possesso,  in  caso  di  richiesta  per  ristrutturazione  o
adeguamento  della sede, di un progetto esecutivo, con relativo piano
di  spesa,  debitamente  approvato  dalla  soprintendenza  per i beni
architettonici   e   per   il   paesaggio   (nel   caso  di  edificio
artistico-storico), redatto da un progettista abilitato.
  2.  Il  possesso  dei  requisiti  di cui al comma 1 sara' accertato
sulla  base della documentazione presentata dal legale rappresentante
dell'ente  interessato  e  di quella in possesso dell'amministrazione
anche ad altro titolo ovvero con specifici, ulteriori accertamenti.
  3.  In  caso  di  ammissione  al contributo nella ipotesi di cui al
comma  1,  lettera  b),  nell'atto definitivo di compravendita dovra'
essere dichiarato che lo Stato contribuisce all'acquisto.