Art. 3. Disposizioni transitorie e finali 1. In considerazione dell'emanazione del presente decreto ad attivita' gia' iniziata, per il solo anno 2004 la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e' autorizzata a liquidare, in ragione del cinquanta per cento del contributo percepito con riferimento all'anno 2003, una anticipazione sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda di contributo nei termini previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 27 febbraio 2003 e che abbiano regolarmente documentato l'attivita' dell'ultimo triennio. Con successivo provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo potranno essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente articolo. 2. Resta fermo il termine di presentazione delle domande di contributo previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 27 febbraio 2003. Roma, 21 aprile 2004 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e ai beni culturali, registro n. 2, foglio n. 161