Art. 3.
                  Disposizioni transitorie e finali

  1. In   considerazione  dell'emanazione  del  presente  decreto  ad
attivita'  gia' iniziata, per il solo anno 2004 la Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo e' autorizzata a liquidare, in ragione del
cinquanta per cento del contributo percepito con riferimento all'anno
2003,  una  anticipazione  sui  contributi  ancora  da  assegnarsi  a
soggetti  che  abbiano  presentato regolare domanda di contributo nei
termini previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per i
beni  e  le  attivita'  culturali  27 febbraio  2003  e  che  abbiano
regolarmente   documentato   l'attivita'  dell'ultimo  triennio.  Con
successivo provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal
vivo  potranno  essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata
liquidazione di cui al presente articolo.
  2. Resta  fermo  il  termine  di  presentazione  delle  domande  di
contributo  previsto  dall'art.  4, comma 2, del decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali 27 febbraio 2003.
    Roma, 21 aprile 2004
                                                 Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e ai beni culturali, registro n. 2, foglio n. 161