Art. 4.
  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il
17 maggio  2004,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi  d'interesse lordi per trentadue giorni. A tal fine, la Banca
d'Italia  provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione  e  liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
  ll  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 17 maggio 2004.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100
(unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita'
previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
  In  caso  di  ritardo  nell'adempimento  dell'obbligo di regolare i
titoli  assegnati  in  asta  da  parte degli operatori, le partite da
liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni
lavorativi  (computati  secondo  il  calendario  Target) successivi a
quello previsto per il regolamento.
  L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del
conto   disponibilita'   per   il   servizio  di  tesoreria  mediante
scritturazione   in   conto  sospesi  collettivi,  dal  quale  verra'
discaricato  una  volta  che  gli  intermediari avranno provveduto al
regolamento.
  L'eventuale  importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque
giorni   lavorativi   successivi  a  quello  di  regolamento,  verra'
ripianato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  mediante
emissione  di  apposito  mandato di pagamento a favore del capo della
sezione di tesoreria interessata.