Art. 4. Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento. ll versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 maggio 2004. A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario Target) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andra' contabilizzato a debito del conto disponibilita' per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verra' discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verra' ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.