Art. 3.

    1.   Al   termine   del   terzo   e  quinto  anno,  di  attivita'
dell'Universita'  telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale
per   la   valutazione   del  sistema  universitario  provvedera'  ad
effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base
dei    rapporti   annuali   del   nucleo   di   valutazione   interno
dell'Universita' stessa.
    2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
      Roma, 7 maggio 2004

                                                 Il Ministro: Moratti