Art. 2. Disposizioni relative alle attivita' cinematografiche e allo spettacolo (( 01. All'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi»; 1. All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'art. 27 ed all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente Direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente «Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 8.»; b) al comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «non hanno natura regolamentare e». )) 2. Le risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo (( e della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.». In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita' di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996. 3. L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3-bis. All'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo' superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione. 3-ter. L'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1o gennaio 2005. 2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi: a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato; b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'art. 17, anche con riferimento al volume dell'attivita' produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti; c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonche' alla formazione del pubblico giovanile; d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale; e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica; f) valutazione della entita' della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione. 3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione. 4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attivita' culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati. 5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25. 6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, e' determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo. 7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239». 3-quater. Al comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: «, ovvero hanno una partecipazione inferiore al dodici per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attivita',» sono soppresse. 3-quinquies. All'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche». 3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati. 3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, come modificato dal decreto-legge nel testo convertito in legge e' il seguente: «Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni; d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni; e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato: a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta; c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo. 4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. 6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2, alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato. 7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1, avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. 8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. - Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, come modificato dal decreto-legge nel testo convertito in legge, e' il seguente: «Art. 27 (Disposizioni transitorie). - 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'art. 27 ed all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente Direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente "Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 8. 4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'art. 22 del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse. 5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'art. 15 del presente decreto. 6. Le istanze per la concessione dei premi di qualita' presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003. 7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime. 8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo non hanno natura regolamentare e sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.». - Il testo del comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., e' il seguente: «83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro paesaggistico e per attivita' culturali.». - Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119. - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161, come modificato dal decreto-legge nel testo convertito in legge, e' il seguente: «Art. 10 (Statuto). - 1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilita' patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita' similari e a fini di pubblica utilita', in sede di liquidazione. 3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo' superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione. 4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede cosi' stabilita non e' modificabile. 5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformita' delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.». - Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277, convertito, con modificazioni dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2001, n. 21, come modificato dal decreto-legge nel testo convertito in legge, e' il seguente: «4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita' ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 dicembre 2004, il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239 del Ministro per i beni e le attivita' culturali.». - Il testo dell'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, recante: «Costituzione della "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2003, n. 267, come modificato dal decreto-legge nel testo convertito in legge, e' il seguente: «Art. 1 (Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari). - 1. E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6. 2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1, e' composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri cosi' individuati: a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) un componente designato dalla regione Puglia; c) un componente designato dalla provincia di Bari; d) un componente designato dal sindaco di Bari. 3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1, designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6. 4. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1, avviene entro il 31 dicembre 2005. 5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1, e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. 6. La Fondazione di cui al comma 1, acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformita' al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private.».