Art. 2. Ispezioni 1. Le ispezioni possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti di servizio civile, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezione annuale, ogni qualvolta l'ufficio ravvisi un interesse all'espletamento dell'attivita' ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformita' nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati alle disposizioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, dalla normativa secondaria e dai progetti approvati. 2. Fermo restando il principio stabilito al comma 1, l'ufficio procede nell'attivita' ispettiva «a campione» per gli enti con capacita' inferiore alle cento unita' sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorita' decrescente: a) equa ripartizione dell'attivita' ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata; b) articolazione territoriale dell'ente con riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di assegnazione; c) rilevanza, particolarita', innovativita' e carattere sperimentale dei progetti d'impiego realizzati. La sussistenza di due dei criteri sopra indicati, costituisce motivo per procedere in deroga all'ordine delineato. 3. Gli enti con capacita' superiore alle cento unita' sono sottoposti a ispezioni secondo l'ordine di priorita' di seguito riportato: a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' superiore alle mille unita'; b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' superiore a duecento unita'; c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata e capacita' tra le cento e le duecento unita'. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, costituiscono ulteriori criteri di individuazione degli enti da sottoporre ad attivita' ispettiva periodica quelli fissati al comma 2.