Art. 2.
                              Ispezioni

  1.  Le  ispezioni  possono essere effettuate nei confronti di tutti
gli  enti  di  servizio  civile,  ivi  inclusi  quelli interessati al
programma  di  ispezione annuale, ogni qualvolta l'ufficio ravvisi un
interesse  all'espletamento  dell'attivita'  ispettiva ovvero venga a
conoscenza  di  fatti  o situazioni che denuncino una non conformita'
nel  comportamento di enti e dei soggetti impiegati alle disposizioni
previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001,
n. 64, dalla normativa secondaria e dai progetti approvati.
  2.  Fermo  restando  il  principio  stabilito al comma 1, l'ufficio
procede  nell'attivita'  ispettiva  «a  campione»  per  gli  enti con
capacita' inferiore alle cento unita' sulla base dei seguenti criteri
da considerare, di norma, in ordine di priorita' decrescente:
    a) equa   ripartizione  dell'attivita'  ispettiva  tra  pubbliche
amministrazioni,  enti  pubblici,  enti  locali  ed  enti  di  natura
giuridica privata;
    b) articolazione   territoriale   dell'ente  con  riferimento  al
numero,   alla   dislocazione   e   all'ubicazione   delle   sedi  di
assegnazione;
    c) rilevanza,    particolarita',    innovativita'   e   carattere
sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.
  La  sussistenza  di  due  dei  criteri  sopra indicati, costituisce
motivo per procedere in deroga all'ordine delineato.
  3.  Gli  enti  con  capacita'  superiore  alle  cento  unita'  sono
sottoposti  a  ispezioni  secondo  l'ordine  di  priorita' di seguito
riportato:
    a) pubbliche  amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di  natura  giuridica  privata  con  articolazione  periferizzata sul
territorio e capacita' superiore alle mille unita';
    b) pubbliche  amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di  natura  giuridica  privata  con  articolazione  periferizzata sul
territorio e capacita' superiore a duecento unita';
    c) pubbliche  amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di  natura  giuridica  privata e capacita' tra le cento e le duecento
unita'.
  Fermo restando quanto stabilito al comma 1, costituiscono ulteriori
criteri  di  individuazione  degli  enti  da  sottoporre ad attivita'
ispettiva periodica quelli fissati al comma 2.