Art. 3.
Programma  delle  verifiche  e  modalita'  procedurali dell'attivita'
                              ispettiva

  1.  Il  direttore  generale  dell'ufficio nazionale per il servizio
civile  predispone  il  programma delle verifiche, sia a campione che
periodiche,  sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'art.
2 del presente decreto.
  Vengono  confermate  le  disposizione impartite con la circolare n.
36856/I.7    del   1° luglio   2003   sulle   modalita'   procedurali
dell'attivita'  ispettiva  concernente  il  servizio civile svolto ai
sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sia nel territorio nazionale
che all'estero.