Art. 3. Programma delle verifiche e modalita' procedurali dell'attivita' ispettiva 1. Il direttore generale dell'ufficio nazionale per il servizio civile predispone il programma delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto. Vengono confermate le disposizione impartite con la circolare n. 36856/I.7 del 1° luglio 2003 sulle modalita' procedurali dell'attivita' ispettiva concernente il servizio civile svolto ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sia nel territorio nazionale che all'estero.