Art. 4. Svolgimento dell'attivita' ispettiva 1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del servizio programmazione, monitoraggio e controllo dell'ufficio nazionale per il servizio civile, o da personale delle sedi regionali dell'ufficio medesimo nonche', in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n. 230 del 1998. 2. L'ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, della attivita' dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' previste con apposito protocollo d'intesa. Il presente provvedimento sara' sottoposto alla registrazione degli organi di controllo. Roma, 19 aprile 2004 p. Il Presidente: Giovanardi Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 26