Art. 4.
                Svolgimento dell'attivita' ispettiva

  1.  Le  ispezioni  sono  effettuate  direttamente dal personale del
servizio   programmazione,   monitoraggio  e  controllo  dell'ufficio
nazionale per il servizio civile, o da personale delle sedi regionali
dell'ufficio   medesimo  nonche',  in  via  eccezionale,  tramite  le
prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n.
230 del 1998.
  2. L'ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello
svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, della
attivita'  dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento
della  ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' previste
con apposito protocollo d'intesa.
  Il presente provvedimento sara' sottoposto alla registrazione degli
organi di controllo.
    Roma, 19 aprile 2004
                                         p. Il Presidente: Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004

Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 26