Art. 2.
  Limitatamente   alla   campagna   2003/2004,   e'   autorizzata  la
trasmissione di elenchi aggiuntivi a titolo di «overbooking» da parte
delle  regioni  e  province  autonome, nei limiti del 15% della quota
rispettivamente  assegnata,  alle condizioni che saranno stabilite da
AGEA.