Art. 2. 1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo incaricato con decreto ministeriale 6 giugno 2003 ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», secondo la modifica richiesta dallo stesso consorzio. 2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dall'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.