Art. 2.
  1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni
Srl»,  con  sede  in  Thiene  (Vicenza),  via S. Gaetano n. 74, quale
organismo  incaricato  con  decreto  ministeriale  6 giugno  2003  ad
espletare  le  funzioni  di  controllo  sulla  indicazione geografica
protetta  «Radicchio  variegato di Castelfranco», secondo la modifica
richiesta dallo stesso consorzio.
  2.  Fermo  restando  il  diritto  dei  soggetti  utilizzatori della
indicazione    geografica    protetta    «Radicchio    variegato   di
Castelfranco»,  registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1263/96 della
Commissione  del  1° luglio  1996, di accedere alla certificazione di
conformita'  alla  disciplina  di  produzione  da  esso  prevista, la
certificazione  di conformita' rilasciata dall'organismo di controllo
«CSQA  Certificazioni Srl», ai sensi del primo comma dovra' contenere
gli estremi del presente decreto.
  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta
«Radicchio  variegato  di  Castelfranco»,  ricade sui soggetti che si
avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.