Art. 5.
  1.  L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» comunica con
immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni
lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della
indicazione    geografica    protetta    «Radicchio    variegato   di
Castelfranco»,  anche mediante immissione nel sistema informativo del
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  delle  quantita'
certificate e degli aventi diritto.