Art. 2.
  1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni
Srl»  con  sede  in  Thiene  (Vicenza),  via  S. Gaetano n. 74, quale
organismo  incaricato  con  decreto  ministeriale  29 aprile  2003 ad
espletare  le  funzioni  di  controllo sulla denominazione di origine
protetta   «Asiago»,  secondo  la  modifica  richiesta  dallo  stesso
Consorzio.
  2.  Fermo  restando  il  diritto  dei  soggetti  utilizzatori della
denominazione   di   origine   protetta   «Asiago»,   registrata  con
regolamento  (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di
accedere  alla  certificazione  di  conformita'  alla  disciplina  di
produzione   da  esso  prevista,  la  certificazione  di  conformita'
rilasciata  dall'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», ai
sensi  del  primo  comma  dovra'  contenere  gli estremi del presente
decreto.
  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Asiago»,  ricade  sui  soggetti  che si avvalgono della protezione a
titolo transitorio di cui all'art. 1.