Art. 2. 1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo incaricato con decreto ministeriale 29 aprile 2003 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Asiago», secondo la modifica richiesta dallo stesso Consorzio. 2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Asiago», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dall'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.