Art. 5.
  1.  L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» comunica con
immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni
lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della
denominazione di origine protetta «Asiago», anche mediante immissione
nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.