Art. 6.
  1. L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» immette anche
nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta
«Asiago», rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di
tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal
presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche
alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione di origine protetta «Asiago».