Art. 8.
  1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere
a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda
stessa da parte dell'organismo comunitario.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 29 aprile 2004

                                         Il direttore generale: Abate