Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 15 gennaio 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2004 Il direttore generale: Abate