Art. 2.
  Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui
all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al
rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto
15 gennaio 2001.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 maggio 2004
                                         Il direttore generale: Abate