IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164  concernente  «Nuova
disciplina  delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare
l'art.  11,  comma  1,  che  prevede.  l'emanazione  di  disposizioni
regolamentari   per   l'istituzione   e  la  tenuta  dell'albo  degli
imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e ICT;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 1998, n. 155 concernente
l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1993, n. 114 recante la
riforma  della  disciplina relativa al settore del commercio, a nonna
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del
24  aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai
documenti  che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
  Visto  il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale in conformita' alla
predetta   normativa   sono   state   adottate  le  disposizioni  per
l'istituzione  e  la  tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini
DOCG, DOC e IGT;
  Considerata  la  necessita' di apportare talune modifiche al citato
decreto  31  luglio  2003,  in  vista  del  termine  del 5 marzo 2004
previsto per la sua entrata in vigore, al fine di semplificare taluni
adempimenti  operativi  posti a carico degli enti responsabili, della
tenuta dell'albo degli imbottigliatori e delle ditte imbottigliatrici
dei vini di cui trattasi;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso
nella seduta del 29 aprile 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il presente decreto stabilisce le norme per la istituzione e la
tenuta dell'albo degli imbottigliatori, di seguito denominato «Albo»,
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a
denominazione   di   origine   controllata  (DOC)  e  ad  indicazione
geografica  tipica ( IGT ), di seguito indicate anche con la dicitura
«denominazione di origine» o con la sigla «DO».
  2. Ai sensi del presente decreto si intende:
    a) per  «imbottigliamento»  il  condizionamento del prodotto, per
fini  commerciali,  in  recipienti  di  contenuto  non superiore a 60
litri;
    b) per  «imbottigliatore»:  la  persona  fisica  o  giuridica,  o
l'associazione  di tali persone, che procede o fa procedere per conto
proprio all'imbottigliamento.