Art. 2.
                          Istituzione albo
  1.  E'  istituito  l'albo  di  cui all'art. 1, distinto per sezioni
relative  a  ciascuna  DO,  presso le camere di commercio, industria,
artigianato   ed   agricoltura.   Ciascuna  camera  di  commercio  e'
responsabile  dell'inserimento  e dell'aggiornamento nel SIAN, di cui
al   decreto   legislativo   n.  173/1998,  dei  dati  relativi  agli
stabilimenti  di  imbottigliamento  che  ricadono  nel proprio ambito
territoriale.
  2.  L'albo,  per  ciascuna  impresa  imbottigliatrice,  contiene  i
seguenti elementi:
    a) numero e data di iscrizione;
    b) ragione sociale e sede legale;
    c) ubicazione dello stabilimento;
    d) riferimento alle DO interessate all'imbottigliamento.
  3.  L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per
procedere  all'imbottigliamento  delle partite di vino della relativa
DO ai fini della successiva commercializzazione.