Art. 3. Iscrizione all'albo 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'impresa imbottigliatrice deve presentare apposita domanda alla camera di commercio della provincia presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento, utilizzando la modulistica conforme a quella riportata all'allegato 1 del presente decreto. 2. Le imprese imbottigliatrici il cui stabilimento e' ubicato all'estero inoltrano l'istanza di iscrizione all'albo alla Camera di commercio di Roma - Via De' Burro', 147 - 00186 Roma. 3. Nella richiesta di iscrizione all'albo l'impresa imbottigliatrice dichiara, producendo la relativa documentazione, anche con autocertificazione ai sensi della vigente normativa: a) le generalita' del soggetto che presenta l'istanza; b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel Repertorio economico e amministrativo (REA) della competente camera di commercio; c) l'ubicazione dello stabilimento di imbottigliamento; d) le DOCG, DOC e IGT per le quali si intende effettuare l'imbottigliamento; e) che a carico del legale rappresentante non sussistono i motivi di impedimento all'esercizio dell'attivita' commerciale di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998; f) la conformita' dello stabilimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed applicative, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. Qualora l'imbottigliamento sia effettuato per proprio conto presso stabilimenti di imprese imbottigliatrici terze o utilizzando attrezzature mobili, noleggiate o messe a disposizione da parte di terzi, l'impresa imbottigliatrice dovra' dichiarare nella domanda tale intenzione e come successivo adempimento dovra' farsi rilasciare rispettivamente dalla impresa imbottigliatrice terza copia del certificato di iscrizione all'albo, da mettere a disposizione degli organismi di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, o farsi rilasciare dalla ditta fornitrice delle citate attrezzature mobili apposita attestazione, da conservare in allegato al registro di imbottigliamento, dalla quale risulti la conformita' delle stesse attrezzature alle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed attuative; g) posizione ICRF, ovvero codice che identifica l'imbottigliatore nel sistema informativo dell'Ispettorato centrale repressione frodi. 4. Fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dai disciplinari di produzione delle specifiche DO in materia di delimitazione della zona di imbottigliamento, le imprese imbottigliatrici con stabilimento ubicato all'estero per l'iscrizione all'albo devono fornire la documentazione di cui al comma 3, secondo la normativa vigente in materia nei rispettivi Paesi. 5. Il provvedimento d'iscrizione nell'albo e' adottato dal dirigente della competente camera di commercio.