Art. 5.
                       Cancellazione dall'albo
  1.  La  perdita  di  uno  dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3,
lettera  e),  f),  nonche' l'assoggettamento a sanzioni, a seguito di
provvedimento  definitivo,  nei  casi  previsti dall'art. 9, comma 4,
dall'art.  28,  comma  3,  e  dall'art.  31,  comma 2, della legge n.
164/1992,   comportano   la  cancellazione  dall'albo,  disposta  dal
dirigente di cui al all'art. 3, comma 5.
  2.  Gli  effetti  di  cui al precedente comma 1 non pregiudicano la
possibilita'  di nuova iscrizione all'albo per i soggetti che abbiano
beneficiato  del provvedimento di riabilitazione di cui agli articoli
178 e 179 c.p.