Art. 5. Cancellazione dall'albo 1. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera e), f), nonche' l'assoggettamento a sanzioni, a seguito di provvedimento definitivo, nei casi previsti dall'art. 9, comma 4, dall'art. 28, comma 3, e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 164/1992, comportano la cancellazione dall'albo, disposta dal dirigente di cui al all'art. 3, comma 5. 2. Gli effetti di cui al precedente comma 1 non pregiudicano la possibilita' di nuova iscrizione all'albo per i soggetti che abbiano beneficiato del provvedimento di riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 c.p.