Avvertenza:
    Il   testo   coordinato   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione  competente  per  materia ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto  trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((  1. Al  fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate
prevalentemente   alle   malattie   infettive   e   diffusive  ed  al
bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
    a) e'  istituito  presso  il  Ministero  della  salute  il Centro
nazionale  per  la  prevenzione  e  il  controllo  delle malattie con
analisi  e  gestione  dei  rischi,  previamente  quelli  legati  alle
malattie  infettive  e  diffusive  e  al  bioterrorismo, che opera in
coordinamento  con  le strutture regionali attraverso convenzioni con
l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  l'Istituto superiore per la
prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro (ISPESL), con gli istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli istituti di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico e con altre strutture di
assistenza  e  di ricerca pubbliche e private, nonche' con gli organi
della  sanita'  militare.  Il  centro opera con modalita' e in base a
programmi  annuali  approvati  con decreto del Ministro della salute.
Per  l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese
per  il  personale,  e'  autorizzata  la spesa di 32.650.000 euro per
l'anno  2004,  25.450.000  euro  per  l'anno 2005 e 31.900.000 euro a
decorrere dall'anno 2006;))
    b) e'  istituito  un  Istituto di riferimento nazionale specifico
sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione
e  di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanita' e altre
istituzioni  scientifiche  nazionali  ed  internazionali, con sede in
Milano,  presso  l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto
nazionale  di genetica molecolare INGM»; sono autorizzate le seguenti
spese:
      1) la  spesa  di  euro  7.028.000  per  l'anno  2004,  di  euro
6.508.000  per  l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno
2006,  finalizzata  al  funzionamento  e  alla  ricerca  in base a un
programma  approvato  con decreto del Ministro della salute, nonche',
per  quanto  di  pertinenza  dello  Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell'Istituto medesimo;
      2) la   spesa  di  euro  5.000.000  per  l'anno  2004  per  gli
interventi   di   ristrutturazione   degli  edifici  adibiti  a  sede
dell'Istituto,  nonche'  per  le  attrezzature  del  medesimo, previa
presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;
((    c) per  procedere  alla realizzazione di progetti di ricerca in
collaborazione   con   gli   Stati  Uniti  d'America,  relativi  alla
acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela
della  salute  nei  settori dell'oncologia, delle malattie rare e del
bioterrorismo  e'  autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno
2004,  12.585.000  euro  per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno
2006.  Tali  progetti  saranno  individuati  con decreto del Ministro
della  salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.))