Art. 2.
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede,
quanto  a  euro  5.000.000  per  l'anno 2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute,  e  quanto a euro 52.623.000 per l'anno 2004, euro 44.543.000
per l'anno 2005 ed euro 12.720.000 per l'anno 2006 ed euro 38.602.000
a  decorrere  dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.