Art. 2-ter.
((  1. Per  l'attivita'  del Centro nazionale per i trapianti, di cui
all'articolo  8  della  legge  1°  aprile 1999, n. 91, e' autorizzata
l'ulteriore  spesa  di  euro  2.000.000  per  l'anno  2004,  di  euro
2.097.000  per  l'anno 2005 e di euro 2.120.000 a decorrere dall'anno
2006.
  2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale
del  Centro,  sono  utilizzati  per  le  spese  di funzionamento, per
l'assunzione  a termine di personale di collaborazione nonche' per la
stipula  di  contratti  con  personale di alta qualificazione, con le
modalita'  previste  dall'articolo  15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  3. Per  le attivita' dei centri di riferimento interregionali per i
trapianti,  di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91,
e'  autorizzata  l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004,
di  euro  4.195.000  per  l'anno 2005 e di euro 4.240.000 a decorrere
dall'anno  2006,  di  cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende
sanitarie  o  agli  istituti  di  ricerca  ove  hanno  sede  i centri
interregionali,  per  le  spese di funzionamento del Centro. Le somme
sono  ripartite  con  accordo sancito, su proposta del Ministro della
salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. All'onere  derivante  dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.))
                       Riferimenti normativi:
    - Si  riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1999, n.
91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti):
    «Art.  8  (Centro  nazionale  per i trapianti). - 1. E' istituito
presso  l'Istituto  superiore  di  sanita'  il Centro nazionale per i
trapianti, di seguito denominato «Centro nazionale».
    2. Il Centro nazionale e' composto:
      a) dal   direttore  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  con
funzioni di presidente;
      b) da  un  rappresentante  per  ciascuno dei centri regionali o
interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
      c) dal direttore generale.
    3. I  componenti  del  Centro nazionale sono nominati con decreto
del Ministro della sanita'.
    4. Il  direttore  generale  e'  scelto tra i dirigenti di ricerca
dell'Istituto superiore di sanita' ovvero tra i medici non dipendenti
dall'Istituto  in  possesso  di  comprovata  esperienza in materia di
trapianti  ed  e'  assunto con contratto di diritto privato di durata
quinquennale.  Al  rapporto  contrattuale  si  applicano,  in  quanto
compatibili,   le  disposizioni  previste  dall'art.  3  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
    5. Per  lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale
si avvale del personale dell'Istituto superiore di sanita'.
    6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
      a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui
all'art.  7,  la  tenuta  delle  liste  delle  persone  in  attesa di
trapianto,  differenziate  per tipologia di trapianto, risultanti dai
dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti,
ovvero  dalle  strutture  per  i  trapianti  e  dalle  aziende unita'
sanitarie   locali,   secondo   modalita'   tali   da  assicurare  la
disponibilita' di tali dati 24 ore su 24;
      b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento
dei  dati  relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di
assicurare l'omogeneita' dei dati stessi, con particolare riferimento
alla   tipologia   ed  all'urgenza  del  trapianto  richiesto,  e  di
consentire l'individuazione dei riceventi;
      c) individua   i  criteri  per  la  definizione  di  protocolli
operativi  per  l'assegnazione  degli  organi  e  dei tessuti secondo
parametri  stabiliti  esclusivamente  in  base  alle  urgenze ed alle
compatibilita'  risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla
lettera a);
      d) definisce   linee   guida  rivolte  ai  centri  regionali  o
interregionali  per  i trapianti allo scopo di uniformare l'attivita'
di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;
      e) verifica  l'applicazione  dei criteri e dei parametri di cui
alla lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera d);
      f) procede  all'assegnazione  degli  organi per i casi relativi
alle  urgenze,  per  i programmi definiti a livello nazionale e per i
tipi  di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde
al  territorio  nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della
lettera c);
      g) definisce  criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli
di  qualita'  sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attivita'
di trapianto;
      h) individua  il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce
la  soglia  minima  annuale  di  attivita'  per  ogni struttura per i
trapianti  e i criteri per una equilibrata distribuzione territoriale
delle medesime;
      i) definisce  i  parametri  per  la  verifica  di qualita' e di
risultato delle strutture per i trapianti;
      l) svolge   le   funzioni  attribuite  ai  centri  regionali  e
interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo
corrisponde al territorio nazionale;
      m) promuove  e coordina i rapporti con le istituzioni estere di
settore al fine di facilitare lo scambio di organi.
    7. Per l'istituzione del Centro nazionale e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal 1999.».
    - Si  riporta il testo dell'art. 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502 (Riordino della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
    «Art.   15-septies  (Contratti  a  tempo  determinato).  -  1.  I
direttori  generali possono conferire incarichi per l'espletamento di
funzioni  di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante
la  stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro
esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica
della   dirigenza,   a   laureati   di   particolare   e   comprovata
qualificazione   professionale   che   abbiano  svolto  attivita'  in
organismi  ed  enti  pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in funzioni
dirigenziali   apicali  o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche  o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento  di  quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a
due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo.
    2. Le  aziende  unita' sanitarie e le aziende ospedaliere possono
stipulare,  oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a
tempo  determinato, in numero non superiore al cinque per cento della
dotazione  organica  della  dirigenza  sanitaria,  a esclusione della
dirigenza  medica,  nonche'  della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa,   per   l'attribuzione   di   incarichi   di   natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti
di  provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e
che  siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti
coerenti   con   le   esigenze   che   determinano   il  conferimento
dell'incarico.
    3. Il trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri
stabiliti  nei  contratti  collettivi  della  dirigenza  del Servizio
sanitario nazionale.
    4. Per  il  periodo  di  durata del contratto di cui al comma 1 i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
    5. Gli  incarichi  di  cui  al presente articolo, conferiti sulla
base  di  direttive  regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di
rendere   contestualmente   indisponibili  posti  di  organico  della
dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.».
    - Si  riporta  il testo dell'art. 10 della citata legge 1° aprile
1999, n. 91:
    «Art.  10  (Centri  regionali e interregionali). - 1. Le regioni,
qualora  non  abbiano gia' provveduto ai sensi della legge 2 dicembre
1975,  n.  644,  istituiscono  un  centro  regionale  per i trapianti
ovvero,  in  associazione  tra  esse,  un centro interregionale per i
trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, «centro regionale»
e «centro interregionale».
    2. Il  Ministro  della sanita' stabilisce con proprio decreto, da
emanare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  il  bacino  di utenza minimo, riferito alla popolazione, in
corrispondenza  del  quale  le  regioni provvedono all'istituzione di
centri interregionali.
    3. La  costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali
sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.
    4. Il  centro  regionale  o  interregionale  ha  sede  presso una
struttura   pubblica  e  si  avvale  di  uno  o  piu'  laboratori  di
immunologia  per  i  trapianti  per l'espletamento delle attivita' di
tipizzazione tissutale.
    5. Qualora  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  le  regioni non abbiano promosso la costituzione dei
centri  regionali  o  interregionali  il  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  della  sanita',  previo  invito alle regioni
inadempienti  a  provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri
sostitutivi.
    6. Il  centro  regionale  o  interregionale  svolge  le  seguenti
funzioni:
      a) coordina le attivita' di raccolta e di trasmissione dei dati
relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Centro nazionale;
      b) coordina le attivita' di prelievo e i rapporti tra i reparti
di  rianimazione  presenti  sul  territorio  e  le  strutture  per  i
trapianti,  in  collaborazione  con  i  coordinatori  locali  di  cui
all'art. 12;
      c) assicura  il controllo sull'esecuzione dei test immunologici
necessari  per  il  trapianto avvalendosi di uno o piu' laboratori di
immunologia  per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneita' del
donatore;
      d) procede  all'assegnazione  degli  organi in applicazione dei
criteri  stabiliti  dal  Centro  nazionale,  in  base  alle priorita'
risultanti  dalle  liste  delle persone in attesa di trapianto di cui
all'art. 8, comma 6, lettera a);
      e) assicura   il   controllo   sull'esecuzione   dei   test  di
compatibilita' immunologica nei programmi di trapianto nel territorio
di competenza;
      f) coordina  il trasporto dei campioni biologici, delle equipes
sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
      g) cura i rapporti di collaborazione con le autorita' sanitarie
del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.
    7. Le  regioni esercitano il controllo sulle attivita' dei centri
regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate
dal Ministro della sanita'.
    8. Per  l'istituzione  e  il funzionamento dei centri regionali e
interregionali  e' autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a
decorrere dal 1999.».