Art. 2-quinquies.
((  1. Al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 37, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al
comma  1  non  e'  dovuta  se  relativa  all'attivita'  dei medici di
famiglia  e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e'
tipica  del  loro  rapporto  professionale  con il Servizio sanitario
nazionale»;
    b) all'articolo 83, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti
di  cui  all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al
comma  1 secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto personale
e   fiduciario   con  gli  assistiti,  nel  rispetto  del  codice  di
deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12»;
    c) all'articolo 89, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  87,  comma  3, e 88, comma 1, e'
subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato»;
    d) all'articolo 181, la lettera e) del comma 1 e' abrogata.))
                       Riferimenti normativi:
    - Il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca «Codice in
materia di protezione dei dati personali».
    - Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato:
    «Art.  37  (Notificazione  del  trattamento).  -  1.  Il titolare
notifica  al  Garante  il  trattamento  di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento riguarda:
      a) dati  genetici,  biometrici o dati che indicano la posizione
geografica  di  persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
      b) dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la vita
sessuale,  trattati  a fini di procreazione assistita, prestazione di
servizi  sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura  di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi
e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
      c) dati  idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati  da  associazioni,  enti  od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale;
      d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire   il  profilo  o  la  personalita'  dell'interessato,  o  ad
analizzare  abitudini  o  scelte  di  consumo,  ovvero  a  monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti   tecnicamente   indispensabili  per  fornire  i  servizi
medesimi agli utenti;
      e) dati  sensibili  registrati  in  banche  di  dati  a fini di
selezione  del  personale  per  conto  terzi,  nonche' dati sensibili
utilizzati  per  sondaggi  di  opinione,  ricerche di mercato e altre
ricerche campionarie;
      f) dati  registrati  in  apposite  banche  di  dati gestite con
strumenti  elettronici  e  relative  al  rischio  sulla  solvibilita'
economica,  alla  situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
    1-bis. La  notificazione  relativa al trattamento dei dati di cui
al  comma  1  non  e'  dovuta se relativa all'attivita' dei medici di
famiglia  e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e'
tipica  del  loro  rapporto  professionale  con il Servizio sanitario
nazionale.
    2.  Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di
recare  pregiudizio  ai  diritti e alle liberta' dell'interessato, in
ragione  delle  relative modalita' o della natura dei dati personali,
con  proprio  provvedimento adottato anche ai sensi dell'art. 17. Con
analogo  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  il  Garante puo' anche individuare, nell'ambito
dei  trattamenti  di  cui  al  comma  1,  eventuali  trattamenti  non
suscettibili   di  recare  detto  pregiudizio  e  pertanto  sottratti
all'obbligo di notificazione.
    3.  La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
    4.  Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei  trattamenti  accessibile a chiunque e determina le modalita' per
la  sua  consultazione  gratuita  per  via telematica, anche mediante
convenzioni  con  soggetti  pubblici  o presso il proprio Ufficio. Le
notizie  accessibili  tramite  la  consultazione del registro possono
essere   trattate  per  esclusive  finalita'  di  applicazione  della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.».
    - Si riporta il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato:
    «Art.  83  (Altre  misure  per  il  rispetto  dei  diritti  degli
interessati).  -  1.  I  soggetti  di  cui  agli articoli 78, 79 e 80
adottano  idonee  misure  per  garantire,  nell'organizzazione  delle
prestazioni  e  dei  servizi, il rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali  e della dignita' degli interessati, nonche' del segreto
professionale,  fermo  restando  quanto  previsto  dalle  leggi e dai
regolamenti in materia di modalita' di trattamento dei dati sensibili
e di misure minime di sicurezza.
    2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
      a) soluzioni  volte  a  rispettare,  in relazione a prestazioni
sanitarie  o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di
attesa  all'interno  di  strutture,  un  ordine  di  precedenza  e di
chiamata  degli  interessati  prescindendo  dalla loro individuazione
nominativa;
      b) l'istituzione  di  appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
      c) soluzioni  tali  da  prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza  da  parte  di  terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute;
      d) cautele  volte  ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa   l'eventuale   documentazione   di   anamnesi,  avvenga  in
situazioni  di  promiscuita'  derivanti  dalle modalita' o dai locali
prescelti;
      e) il  rispetto  della  dignita'  dell'interessato in occasione
della  prestazione  medica  e  in  ogni operazione di trattamento dei
dati;
      f) la  previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che,  ove  necessario,  possa  essere  data  correttamente  notizia o
conferma   anche  telefonica,  ai  soli  terzi  legittimati,  di  una
prestazione di pronto soccorso;
      g) la  formale  previsione,  in  conformita'  agli  ordinamenti
interni  delle  strutture  ospedaliere  e  territoriali,  di adeguate
modalita'  per  informare  i terzi legittimati in occasione di visite
sulla   dislocazione   degli  interessati  nell'ambito  dei  reparti,
informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro
contrarie manifestazioni legittime di volonta';
      h) la  messa  in  atto  di  procedure,  anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione  tra  l'interessato  e  reparti  o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
      i) la  sottoposizione  degli incaricati che non sono tenuti per
legge  al  segreto  professionale  a  regole  di condotta analoghe al
segreto professionale.
    2-bis. Le  misure  di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti
di cui all'art. 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma
1  secondo  modalita'  adeguate  a  garantire un rapporto personale e
fiduciario  con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia
sottoscritto ai sensi dell'art. 12».
    - Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196:
    «Art.  78  (Informativa  del  medico  di  medicina generale o del
pediatra) - 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta  informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati
personali,   in   forma   chiara   e   tale  da  rendere  agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'art. 13, comma 1.
    2. L'informativa   puo'   essere   fornita   per  il  complessivo
trattamento   dei   dati   personali   necessario  per  attivita'  di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra   a   tutela   della   salute   o   dell'incolumita'  fisica
dell'interessato,  su  richiesta  dello  stesso  o  di  cui questi e'
informato in quanto effettuate nel suo interesse.
    3. L'informativa   puo'   riguardare,  altresi',  dati  personali
eventualmente  raccolti  presso  terzi, ed e' fornita preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli,  includendo  almeno  gli elementi indicati dal Garante ai
sensi  dell'art. 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente
in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
    4. L'informativa, se non e' diversamente specificato dal medico o
dal  pediatra,  riguarda  anche  il  trattamento  di dati correlato a
quello  effettuato  dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera  scelta,  effettuato da un professionista o da altro soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
      a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
      b) fornisce  una  prestazione  specialistica  su  richiesta del
medico e del pediatra;
      c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita'
professionale prestata in forma associata;
      d) fornisce farmaci prescritti;
      e) comunica  dati personali al medico o pediatra in conformita'
alla disciplina applicabile.
    5. L'informativa  resa  ai  sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi  specifici  per  i diritti e le liberta' fondamentali, nonche'
per   la   dignita'  dell'interessato,  in  particolare  in  caso  di
trattamenti effettuati:
      a) per  scopi  scientifici,  anche  di ricerca scientifica e di
sperimentazione  clinica  controllata  di  medicinali, in conformita'
alle  leggi  e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il
consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;
      b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
      c) per  fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.».
    - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196:
    «Art.  12  (Codici  di  deontologia e di buona condotta). - 1. Il
Garante    promuove    nell'ambito   delle   categorie   interessate,
nell'osservanza  del  principio di rappresentativita' e tenendo conto
dei  criteri  direttivi  delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul  trattamento  di  dati  personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia  e di buona condotta per determinati settori, ne verifica
la  conformita'  alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di  osservazioni  di soggetti interessati e contribuisce a garantirne
la diffusione e il rispetto.
    2. I  codici  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  a  cura del Garante e, con decreto del Ministro
della giustizia, sono riportati nell'allegato a) del presente codice.
    3. Il  rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma   1   costituisce  condizione  essenziale  per  la  liceita'  e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
    4. Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche al
codice  di  deontologia  per  i  trattamenti  di  dati  per finalita'
giornalistiche  promosso  dal  Garante  nei  modi di cui al comma 1 e
all'art. 139.».
    - Si riporta il testo dell'art. 89 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto qui pubblicato:
    «Art.  89  (Casi  particolari). - 1. Le disposizioni del presente
capo  non  precludono  l'applicazione  di  disposizioni normative che
prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o
recanti  particolari  annotazioni,  contenute anche nel decreto-legge
17 febbraio  1998,  n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94.
    2.   Nei   casi   in   cui   deve  essere  accertata  l'identita'
dell'interessato  ai  sensi del testo unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  e  successive  modificazioni,  le  ricette  sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
    2-bis. Per  i  soggetti  di  cui  all'art. 78, l'attuazione delle
disposizioni  di  cui  all'art.  87,  comma  3,  e  88,  comma  1, e'
subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato».
    - Si   riporta   il   testo  dell'art.  181  del  citato  decreto
legislativo  30 giugno  2003, n. 196, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
    «Art.   181   (Altre   disposizioni  transitorie).  -  1.  Per  i
trattamenti  di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in
sede di prima applicazione del presente codice:
      a) l'identificazione  con atto di natura regolamentare dei tipi
di  dati  e  di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e
21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
      b) la  determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'art.  26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove
mancante, entro il 30 giugno 2004;
      c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro
il 30 aprile 2004;
      d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro
il 30 giugno 2004;
      e) (lettera abrogata).
      f) l'utilizzazione  dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e'
obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
    2. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  21-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'art.  9  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano
in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
    3. L'individuazione  dei  trattamenti  e dei titolari di cui agli
articoli 46  e  53,  da  riportare nell'allegato c), e' effettuata in
sede  di  prima  applicazione  del presente codice entro il 30 giugno
2004.
    4. Il  materiale  informativo eventualmente trasferito al Garante
ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
utilizzato   per   le   opportune   verifiche,   continua  ad  essere
successivamente   archiviato  o  distrutto  in  base  alla  normativa
vigente.
    5. L'omissione    delle    generalita'   e   degli   altri   dati
identificativi  dell'interessato  ai  sensi dell'art. 52, comma 4, e'
effettuata  sulle  sentenze  o decisioni pronunciate o adottate prima
dell'entrata  in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato  e  limitatamente  ai  documenti pubblicati mediante
rete  di  comunicazione  elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo  o  elettronico.  I  sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
    6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice,  abbiano  determinato  e  adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento  le  garanzie  di  cui  all'art. 26, comma 3, lettera a),
possono  proseguire  l'attivita'  di  trattamento  nel rispetto delle
medesime.
    6-bis. Fino  alla  data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti  prescritti  ai  sensi  dell'art.  132,  comma 5, per la
conservazione  del  traffico  telefonico si osserva il termine di cui
all'art.  4,  comma  2,  del  decreto  legislativo 13 maggio 1998, n.
171.».