Art. 2-sexies.
((  1. All'articolo  7,  comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251,
dopo  le  parole:  «legge  26 febbraio 1999, n. 42,» sono inserite le
seguenti: «e per la professione di assistente sociale,».))
                       Riferimenti normativi:
    - Si  riporta il testo dell'art. 7, comma 2 della legge 10 agosto
2000,    n.    251    (Disciplina    delle    professioni   sanitarie
infermieristiche,  tecniche,  della riabilitazione, della prevenzione
nonche'  della  professione  ostetrica)  cosi'  come  modificato  dal
presente decreto:
    «Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis).
    2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente,
con  modalita'  analoghe  a  quelle  previste  al  comma  1,  per  le
professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e per
la  professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono
emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa
alle attivita' della specifica area professionale.».