Art. 2-sexies. (( 1. All'articolo 7, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, dopo le parole: «legge 26 febbraio 1999, n. 42,» sono inserite le seguenti: «e per la professione di assistente sociale,».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica) cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis). 2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalita' analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attivita' della specifica area professionale.».