Art. 2-septies.
((  1. Il  comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e' sostituito dal seguente:
  «4. I  soggetti  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3 possono optare, su
richiesta  da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il
rapporto  di  lavoro  non  esclusivo,  con  effetto  dal  1°  gennaio
dell'anno  successivo.  Le regioni hanno la facolta' di stabilire una
cadenza  temporale  piu'  breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo'
essere  ripristinato  secondo  le modalita' di cui al comma 2. Coloro
che  mantengono  l'esclusivita'  del  rapporto non perdono i benefici
economici   di   cui   al  comma  5,  trattandosi  di  indennita'  di
esclusivita'   e  non  di  indennita'  di  irreversibilita'.  La  non
esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro  non preclude la direzione di
strutture semplici e complesse».
  2. Il  termine  di  cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e'
differito   alla  data  della  stipulazione  del  relativo  contratto
collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Sono fatti salvi gli
effetti  degli  atti  amministrativi definitivi, emanati dagli organi
preposti  nel  periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 e la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma
3  dell'articolo  15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.))
                       Riferimenti normativi:
    - Si riporta il testo dell'art. 15-quater del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in materia
sanitaria,  a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
cosi' come modificato dal presente decreto:
    «Art.   15-quater   (Esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro  dei
dirigenti  del  ruolo  sanitario).  -  1.  I  dirigenti sanitari, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i
quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto
di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che,
alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999,  n.  229,  abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero
professionale  intramuraria,  sono assoggettati al rapporto di lavoro
esclusivo.
    2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla
data   del  31  dicembre  1998,  che  hanno  optato  per  l'esercizio
dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo.
    3. Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n. 229, tutti i dirigenti in
servizio  alla  data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al
direttore  generale  l'opzione  in  ordine  al rapporto esclusivo. In
assenza  di  comunicazione  si presume che il dipendente abbia optato
per il rapporto esclusivo.
    4. I  soggetti  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 possono optare, su
richiesta  da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il
rapporto   di  lavoro  non  esclusivo,  con  effetto  dal  1° gennaio
dell'anno  successivo.  Le regioni hanno la facolta' di stabilire una
cadenza  temporale  piu'  breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo'
essere  ripristinato  secondo  le modalita' di cui al comma 2. Coloro
che  mantengono  l'esclusivita'  del  rapporto non perdono i benefici
economici   di   cui   al  comma  5,  trattandosi  di  indennita'  di
esclusivita'   e  non  di  indennita'  di  irreversibilita'.  La  non
esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro  non preclude la direzione di
strutture semplici e complesse..
    5. I  contratti  collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto
di  lavoro  esclusivo  ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  nei  limiti  delle  risorse destinate alla
contrattazione collettiva.».
    - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 15-bis del citato
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n.  502  e  successive
modificazioni:
    «Art.  15-bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura).
- (Omissis).
    3. A  far  data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di
lavoro  a  tempo  definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza
della   maggiore   disponibilita'   di  ore  di  servizio  sono  resi
indisponibili  in  organico un numero di posti della dirigenza per il
corrispondente  monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano   le   modalita'   di   regolarizzazione   dei  rapporti
soppressi.».