Art. 2-octies.
((  1. Il  comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo
restando  il  principio  del  rispetto  del  tempo  pieno,  il medico
specializzando  e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al
corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare
le   attivita'   di  cui  all'articolo  19,  comma  11,  della  legge
28 dicembre  2001,  n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle
stesse attivita' destinate».))
                       Riferimenti normativi:
    - Si  riporta il testo dell'art. 34, comma 1, secondo periodo del
decreto   legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed altri
titoli  e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano   la  direttiva  93/16/CEE),  cosi'  come  modificato  dal
presente decreto:
    «Art.  34.  -  1.  La formazione specialistica dei medici ammessi
alle   scuole   universitarie   di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia,  di tipologia e durata di cui all'art. 20 e comuni a tutti
o  a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno. Fermo restando
il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e
il  laureato  in  medicina  e  chirurgia  partecipante  al  corso  di
formazione  specifica  in  medicina  generale  possono  esercitare le
attivita' di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  nei  limiti delle risorse finanziarie alle stesse attivita'
destinate.».
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  11,  della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
    «Art. 19 (Assunzioni di personale). - (Omissis).
    11. I  laureati  in medicina e chirurgia abilitati, anche durante
la  loro  iscrizione  ai  corsi  di  specializzazione  o  ai corsi di
formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo
determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario  nazionale  ed  essere iscritti negli elenchi della guardia
medica  notturna  e  festiva  e  della  guardia  medica  turistica ma
occupati  solo  in  caso  di  carente  disponibilita'  di medici gia'
iscritti  negli  elenchi  della  guardia  medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica.».