Art. 2-nonies.
((  1. Il  contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale
e' garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi
agli  accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento
di  contrattazione  collettiva  definito  con  l'accordo  in  sede di
Conferenza  permanete  per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 4,
comma   9,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  e  successive
modificazioni.  Tale  accordo  nazionale e' reso esecutivo con intesa
nella citata Conferenza permanente, di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.))
                       Riferimenti normativi:
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  9, della legge 30
dicembre  1991,  n.  412, e successive modificazioni (Disposizioni in
materia di finanza pubblica):
    «Art. 4 (Assistenza sanitaria). - (Omissis).
    9. E'  istituita  la  struttura  tecnica  interregionale  per  la
disciplina  dei  rapporti  con  il  personale  convenzionato  con  il
Servizio  sanitario  nazionale.  Tale  struttura,  che rappresenta la
delegazione   di   parte   pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi
riguardanti  il  personale  sanitario  a  rapporto  convenzionale, e'
costituita  da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei
presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano.  Della  predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie  di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti dei Ministeri
dell'economia  e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
e  della  salute,  designati  dai rispettivi Ministri. Con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il
procedimento   di  contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti
accordi  tenendo  conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale
fine e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003.».
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano ed unificazione, per le
materie  ed  i  compiti  di  interesse  comune  delle  regioni, delle
province  e  dei  comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
    «Art.  3  (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano  a  tutti  i  procedimenti  in  cui la legislazione vigente
prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
    2. Le  intese  si perfezionano con l'espressione dell'assenso del
Governo  e  dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
    3. Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla legge non e'
raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla prima seduta della Conferenza
Stato-regioni  in  cui  l'oggetto  e' posto all'ordine del giorno, il
Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
    4.  In  caso  di  motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
provvedere   senza   l'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
articolo.  I  provvedimenti  adottati sono sottoposti all'esame della
Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei  Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».