Art. 2. Le aree oggetto dell'allegato Piano di integrazione, incluse nelle fasce fluviali individuate dalla cartografia di cui all'elaborato 2 della stessa e attualmente non soggette alle misure vincolanti di cui alle norme tecniche di attuazione del PAI vigente, sono sottoposte, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'allegato Piano di integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, a misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, con il contenuto delle disposizioni stabilite dalle Norme tecniche di attuazione del PAI con riferimento alle fasce A, B e C.