Art. 2.
  Le  aree oggetto dell'allegato Piano di integrazione, incluse nelle
fasce  fluviali  individuate dalla cartografia di cui all'elaborato 2
della stessa e attualmente non soggette alle misure vincolanti di cui
alle  norme  tecniche di attuazione del PAI vigente, sono sottoposte,
dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione
nella Gazzetta Ufficiale e fino all'entrata in vigore del decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri di approvazione dell'allegato
Piano di integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre
anni,  a  misure  temporanee  di  salvaguardia ai sensi dell'art. 17,
comma  6-bis  della  legge  18  maggio 1989, n. 183, con il contenuto
delle  disposizioni  stabilite dalle Norme tecniche di attuazione del
PAI con riferimento alle fasce A, B e C.