Art. 3.
  Entro  quindici  giorni,  decorrenti  all'adozione  della  presente
deliberazione,  l'Autorita'  di  bacino  provvede  a trasmettere alla
regione  Lombardia e alle province territorialmente interessate dalla
variante  copia  autentica  della  deliberazione medesima, unitamente
agli elaborati che costituiscono la variante stessa.
  Entro  trenta  giorni,  decorrenti  dal  ricevimento della presente
deliberazione,  la  regione  provvede  a  trasmettere  ai sindaci dei
comuni  interessati  copia  della  deliberazione medesima, unitamente
alla  relazione  tecnica  ed  alle  tavole  cartografiche relative al
territorio di loro competenza.
  Entro i quindici giorni successivi al ricevimento degli atti di cui
al  comma  precedente, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti a
pubblicare  gli stessi mediante affissione di essi all'albo pretorio,
per quindici giorni successivi.
  I  sindaci  sono  altresi'  tenuti  a  trasmettere  alla regione la
certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.