Art. 3. Entro quindici giorni, decorrenti all'adozione della presente deliberazione, l'Autorita' di bacino provvede a trasmettere alla regione Lombardia e alle province territorialmente interessate dalla variante copia autentica della deliberazione medesima, unitamente agli elaborati che costituiscono la variante stessa. Entro trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, la regione provvede a trasmettere ai sindaci dei comuni interessati copia della deliberazione medesima, unitamente alla relazione tecnica ed alle tavole cartografiche relative al territorio di loro competenza. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento degli atti di cui al comma precedente, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli stessi mediante affissione di essi all'albo pretorio, per quindici giorni successivi. I sindaci sono altresi' tenuti a trasmettere alla regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.