Art. 7. L'allegata variante al PAI e' attuata attraverso appositi programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 e ss. della legge 18 maggio 1989, n. 183. I programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' di cui alla variante medesima, nonche' dei criteri di cui al programma triennale del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), adottato con la deliberazione del comitato interministeriale n. 2 del 13 marzo 2002.