Art. 7.
  L'allegata variante al PAI e' attuata attraverso appositi programmi
triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 e ss. della legge
18 maggio 1989, n. 183.
  I  programmi  di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto
degli  indirizzi  e  delle  finalita'  di cui alla variante medesima,
nonche'  dei criteri di cui al programma triennale del piano stralcio
per  l'assetto idrogeologico (PAI), adottato con la deliberazione del
comitato interministeriale n. 2 del 13 marzo 2002.