Art. 2.
             Disposizioni speciali per il conseguimento
                 dell'abilitazione all'insegnamento
  1.  Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di
entrata  in  vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5
della  legge 28 marzo 2003, n. 53, le universita' e le istituzioni di
alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito
delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale,
riservati:
    a) agli   insegnanti  di  scuola  secondaria  in  possesso  della
specializzazione  per  il sostegno agli alunni disabili conseguita ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione in data
24 novembre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 131 del
7 giugno   1999,  e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 ottobre   1975,   n.   970,   che   siano  privi  di  abilitazione
all'insegnamento   nelle  scuole  di  istruzione  secondaria,  ma  in
possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di
belle  arti  o  di  istituto  superiore  per le industrie artistiche,
idoneo  per  l'accesso  ad  una  delle  classi  di concorso di cui al
decreto  del  Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio
1998,   e   successive   modificazioni,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  al  bollettino  ufficiale  del  Ministero  della  pubblica
istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano
prestato  servizio  su  posti di sostegno per almeno trecentosessanta
giorni  dal  1° settembre  1999  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto;
    b) agli  insegnanti  di  scuola materna ed elementare in possesso
della  specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi
di  abilitazione o idoneita' all'insegnamento, e che abbiano prestato
servizio  su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal
1° settembre  1999  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto;
    c) agli  insegnanti  in  possesso  della  specializzazione per il
sostegno  di  cui  alla  lettera  a)  e  di  un  diploma di maturita'
afferente  alle  classi  di concorso comprese nelle tabelle C e D del
citato  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione n. 39 del
30 gennaio  1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso
comprese  nella  tabella  A del medesimo decreto alle quali si accede
con  il  possesso  di  un  titolo conclusivo di un corso di studio di
scuola  secondaria  superiore di durata quinquenuale, che siano privi
di  abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio su posti
di  sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((    c-bis)  agli  insegnanti  in possesso del titolo conclusivo del
corso  di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni
1999,  2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneita'
e  che  abbiano  prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola
materna  e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  successivamente  e  in
conformita'   alle   modalita'  di  formazione  definite  nella  fase
transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
  c-ter)  agli  insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di
studio  di  cui  alla  lettera  c), che siano privi di abilitazione o
idoneita'  e  che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal
1° settembre  1999  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto.
  1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data
di  entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo
5   della   legge  n.  53  del  2003,  le  universita'  istituiscono,
nell'ambito   delle  proprie  strutture  didattiche,  e  senza  oneri
aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato, corsi speciali di durata
annuale,  per  il conseguimento del titolo di specializzazione per il
sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed
elementare  in  possesso  di  abilitazione  o idoneita' conseguite in
pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno
360  giorni  su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-ter.  In sede di definizione della fase transitoria di attuazione
del  decreto  legislativo  da  emanare ai sensi dell'articolo 5 della
legge  n.  53  del 2003, sono definite le modalita' di formazione per
consentire  ai  docenti  non  abilitati che hanno prestato almeno 360
giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
l'inserimento  nelle  graduatorie  permanenti di cui all'articolo 401
del testo unico. ))
  2.   Gli   insegnanti   in  possesso  dei  diplomi  rilasciati  dai
conservatori  di  musica  o  istituti  musicali pareggiati, che siano
privi  di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno
trecentosessanta  giorni  di servizio complessivi in una delle classi
di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  sono  ammessi, per l'anno accademico
2004-2005,   ad   un  corso  speciale  di  durata  annuale  istituito
nell'ambito   delle   scuole  di  didattica  della  musica  presso  i
conservatori,  secondo  modalita'  definite  con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri relativi
ai  corsi  di  cui al presente comma sono finanziati sulla base delle
modalita'  definite  ai  sensi del comma 3, e secondo quanto previsto
dal comma 7.
  3.  I  corsi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  istituiti  per  il
conseguimento   dell'abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento,  a
seguito  di  esame  finale  avente  valore di esame di Stato e per il
conseguente   inserimento   nelle   graduatorie   permanenti  di  cui
all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalita' definite con decreto
del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
prevedono  anche  l'adesione  di  un  numero  di  iscritti minimo, in
ciascuna  universita', per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero
la  modulazione  temporale  dei  corsi  stessi in relazione al numero
degli iscritti.
((    3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari
atenei  e  diversi  criteri  di valutazione dei corsisti, il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca impartisce alle
universita'   precise   disposizioni   relative   alle  modalita'  di
attuazione  dei  corsi,  definendo  il  numero minimo di iscritti per
ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie
chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attivita' lavorativa
dei  frequentatori  che  operano  in  scuole  dislocate  su  tutto il
territorio nazionale. ))
  4.   Gli   insegnanti   in  possesso  dei  diplomi  rilasciati  dai
conservatori  di  musica  o  istituti  musicali pareggiati, che siano
privi  di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno
trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal
1° settembre  1999  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto,  sono  ammessi,  per  l'anno  accademico 2004-2005, anche in
soprannumero,  all'ultimo  anno  dei  corsi di didattica della musica
coordinati  con le relative classi di strumento presso i conservatori
((  ai  fini  del  conseguimento  di  specifica  abilitazione  per lo
strumento  musicale,  nonche'  per  educazione  musicale nella scuola
secondaria,  ))  secondo  modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzzione,  dell'universita'  e della ricerca, (( tenuto anche
conto dei criteri di cui al comma 3. ))
((    4-bis.  Ai  fini  di  cui  al  comma  4,  i docenti in possesso
dell'abilitazione  all'insegnamento  nelle  classi di concorso 31/A e
32/A,  e  che  abbiano  prestato  almeno 360 giorni di servizio nella
classe  di  concorso  77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai
fini   del   conseguimento   dell'abilitazione   all'insegnamento  in
quest'ultima  classe  di  concorso,  all'ultimo  anno  del  corso  di
didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento
presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione
all'abilitazione  posseduta,  secondo  modalita' definite con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca. Al
presente  comma  si  applicano  i  criteri  di  cui  al  comma 3 e le
disposizioni di cui al comma 7. ))
  5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il
servizio  di  insegnamento e' valido solo se prestato con il possesso
del  prescritto  titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo o a classi di concorso.
  6.  Nella  provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al
comma  1  sono  istituiti  soltanto  per  gli ambiti disciplinari, le
classi   di  concorso  e  gli  insegnamenti  per  i  quali  nell'anno
scolastico  2003-2004  non  sono  stati banditi concorsi ordinari per
esami  e  titoli.  L'inserimento  nelle  graduatorie permanenti ed il
relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge
provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.
  7.  I  corsi  speciali  di  cui  ai  commi  1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono
finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle universita' e dai
conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei
contributi  a  carico  dei  corsisti; i medesimi corsi non comportano
oneri  aggiuntivi  a  carico  del bilancio dello Stato e del bilancio
delle singole universita' e dei singoli conservatori.
((    7-bis.  A  decorrere  dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida
l'abilitazione   all'insegnamento   conseguita   con  il  superamento
dell'esame  finale  da  parte  di  coloro  che sono stati ammessi con
riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione  2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
-  4ª  serie  speciale  - n. 15 del 20 febbraio 2001, purche' abbiano
maturato  il  requisito  sulla  durata  del  servizio prestato di cui
all'articolo  1,  commna  6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n.
240,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.
306,  entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.
))
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo
          2003, n. 53:
              «Art.  5  (Formazione  degli  insegnanti).  -  1. Con i
          decreti   di  cui  all'art.  1  sono  dettate  norme  sulla
          formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
          del  primo  ciclo  e  del  secondo  ciclo, nel rispetto dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) la  formazione  iniziale  e'  di pari dignita' per
          tutti  i  docenti  e  si  svolge nelle universita' presso i
          corsi   di   laurea   specialistica,   il  cui  accesso  e'
          programmato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1, della legge
          2 agosto  1999,  n.  264,  e  successive  modificazioni. La
          programmazione degli accessi ai corsi stessi e' determinata
          ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della
          previsione  dei  posti effettivamente disponibili, per ogni
          ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
                b) con   uno   o  piu'  decreti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 10, comma
          2, e all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto
          ministeriale   3 novembre   1999,   n.   509  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sono   individuate   le   classi   dei   corsi   di  laurea
          specialistica,  anche  interfacolta'  o  interuniversitari,
          finalizzati  anche  alla formazione degli insegnanti di cui
          alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli
          insegnanti  della  scuola  secondaria  di primo grado e del
          secondo  ciclo  le  classi  predette  sono  individuate con
          riferimento  all'insegnamento delle discipline impartite in
          tali  gradi  di  istruzione  e  con preminenti finalita' di
          approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano
          le attivita' didattiche attinenti l'integrazione scolastica
          degli  alunni  in  condizione  di  handicap;  la formazione
          iniziale dei docenti puo' prevedere stage all'estero;
                c) l'accesso  ai corsi di laurea specialistica per la
          formazione  degli insegnanti e' subordinato al possesso dei
          requisiti  minimi  curricolari,  individuati  per  ciascuna
          classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
          all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
          verificata dagli atenei;
                d) l'esame  finale  per il conseguimento della laurea
          specialistica  di  cui alla lettera a) ha valore abilitante
          per  uno  o  piu'  insegnamenti individuati con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
                e) coloro    che    hanno    conseguito   la   laurea
          specialistica  di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso
          nei  ruoli organici del personale docente delle istituzioni
          scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti
          di  formazione lavoro, specifiche attivita' di tirocinio. A
          tale  fine  e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
          a),   le   universita',  sentita  la  direzione  scolastica
          regionale,  definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
          l'istituzione  e  l'organizzazione di apposite strutture di
          ateneo  o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
          cui  sono  affidati,  sulla  base  di  convenzioni, anche i
          rapporti con le istituzioni scolastiche;
                f) le  strutture didattiche di ateneo o d'interateneo
          di  cui  alla lettera e) promuovono e governano i centri di
          eccellenza  per  la formazione permanente degli insegnanti,
          definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca;
                g) le  strutture  di cui alla lettera e) curano anche
          la  formazione  in servizio degli insegnanti interessati ad
          assumere   funzioni   di   supporto,   di   tutorato  e  di
          coordinamento   dell'attivita'   educativa,   didattica   e
          gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
              2.  Con  i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme
          anche  sulla  formazione  iniziale svolta negli istituti di
          alta  formazione  e  specializzazione artistica, musicale e
          coreutica  di  cui  alla  legge  21 dicembre  1999, n. 508,
          relativamente   agli   insegnamenti  cui  danno  accesso  i
          relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
          con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi
          di cui al comma 1 del presente articolo.
              3.   Per   coloro   che,  sprovvisti  dell'abilitazione
          all'insegnamento  secondario,  sono in possesso del diploma
          biennale  di  specializzazione per le attivita' di sostegno
          di   cui  al  decreto  ministeriale  24 novembre  1998  del
          Ministro   della   pubblica  istruzione,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
          nonche'  del  diploma  di  laurea o del diploma di istituto
          superiore  di  educazione  fisica  (ISEF) o di Accademia di
          belle  arti  o  di  Istituto  superiore  per  le  industrie
          artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
          pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
          scuole  di specializzazione all'insegnamento secondario, le
          scuole    medesime    valutano    il   percorso   didattico
          teorico-pratico  e gli esami sostenuti per il conseguimento
          del  predetto  diploma  di  specializzazione  ai  fini  del
          riconoscimento  dei  relativi  crediti didattici, anche per
          consentire  loro  un'abbreviazione del percorso degli studi
          della  scuola  di  specializzazione  previa  iscrizione  in
          sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
          di  laurea  in  scienze  della  formazione  primaria di cui
          all'art.  3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          valutano  il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
          sostenuti  per  il  conseguimento  del  diploma biennale di
          specializzazione  per  le attivita' di sostegno ai fini del
          riconoscimento    dei    relativi   crediti   didattici   e
          dell'iscrizione  in  soprannumero al relativo anno di corso
          stabilito  dalle  autorita' accademiche, per coloro che, in
          possesso  di  tale titolo di specializzazione e del diploma
          di   scuola   secondaria  superiore,  abbiano  superato  le
          relative  prove  di  accesso. L'esame di laurea sostenuto a
          conclusione  dei corsi in scienze della formazione primaria
          istituiti  a  norma  dell'art.  3,  comma  2,  della  legge
          19 novembre  1990,  n.  341,  comprensivo della valutazione
          delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
          formativo,   ha   valore   di  esame  di  Stato  e  abilita
          all'insegnamento,  rispettivamente,  nella scuola materna o
          dell'infanzia  e  nella  scuola elementare o primaria. Esso
          consente    altresi'    l'inserimento   nelle   graduatorie
          permanenti previste dall'art. 401 del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297, e successive
          modificazioni.  Al  fine di tale inserimento, la tabella di
          valutazione dei titoli e' integrata con la previsione di un
          apposito   punteggio   da  attribuire  al  voto  di  laurea
          conseguito.  All'art.  3,  comma 2, della legge 19 novembre
          1990,  n.  341,  le  parole:  "I  concorsi  hanno  funzione
          abilitante" sono soppresse».
              -  Il  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione
          24 novembre  1998 reca: «Norme transitorie per il passaggio
          al  sistema  universitario di abilitazione all'insegnamento
          nelle   scuole  e  istituti  di  istruzione  secondaria  ed
          artistica».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
          1975,  n.  970  reca:  «Norme  in  materia di scuole aventi
          particolari finalita».
              -  Il decreto del Ministro della pubblica istruzione n.
          39  del  30 gennaio  1998  reca:  «Testo  coordinato  delle
          disposizioni  impartite  in  materia  di  ordinamento delle
          classi  di  concorso  a  cattedre e a posti di insegnamento
          tecnico-pratico   e  di  arte  applicata  nelle  scuole  ed
          istituti di istruzione secondaria ed artistica».
              -  La  legge  3 maggio 1999, n. 124 reca: «Disposizioni
          urgenti in materia di personale scolastico».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9 del decreto del
          Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999:
              «Art.  9.  -  E'  istituita  la  classe  di concorso di
          «strumento  musicale  nella scuola media» (cl. n. 77/A) per
          l'insegnamento  delle  specialita'  strumentali  di  cui al
          presente decreto.
              Alla  predetta  classe  di concorso si accede, in prima
          applicazione,  con  il  possesso dello specifico diploma di
          conservatorio relativo alle diverse specialita' strumentali
          congiuntamente  ai requisiti previsti dall'art. 11, comma 9
          della  legge  3 maggio  1999,  n.  124. L'inserimento nelle
          graduatorie   permanenti   ivi   contemplate  avviene  dopo
          l'espletamento   della   sessione  riservata  di  esami  di
          abilitazione  all'insegnamento,  disposta per i docenti non
          in possesso dell'abilitazione in educazione musicale.».
              -  L'ordinanza  del  Ministro della pubblica istruzione
          2 gennaio 2001, n. 1 reca: «Riapertura Sessioni Riservate».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 6-bis, del
          decreto-legge   28 agosto  2000,  n.  240  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306:
              «6-bis.  Sono  ammessi alla sessione riservata di esami
          di  cui  all'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n.
          124,  coloro  che  hanno  maturato  i requisiti di servizio
          previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data
          di   scadenza   per   la  presentazione  della  domanda  di
          partecipazione  alla  predetta  sessione  di  esami fissata
          dall'ordinanza  del Ministero della pubblica istruzione del
          7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale
          di  cui  al  presente  comma  e'  inserito a domanda previo
          superamento   della  sessione  riservata  di  esami,  nelle
          graduatorie  permanenti,  all'atto  dell'integrazione delle
          medesime  in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre
          per  titoli  ed  esami  nella scuola secondaria banditi nel
          1999,  nel  medesimo  scaglione  di  coloro  che superano i
          predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire
          38  miliardi  per  l'anno  2000, per il completamento della
          predetta  sessione riservata di esami, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2000-2002,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    2000,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento   relativo  al  Ministero  della  pubblica
          istruzione».